FAQ n. 1 |
D. | Quando si versano i contributi obbligatori? |
R. | Dal 2020 la dichiarazione reddituale deve essere presentata direttamente alla Cassa entro il 30 settembre e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF dell’Agenzia delle Entrate e i contributi obbligatori devono essere versati direttamente alla Cassa entro la medesima scadenza, anche attivando una rateizzazione. Per l’anno 2020 la contribuzione minima può essere versata opzionalmente in tre rate scadenti il 27 aprile, il 27 giugno e il 27 agosto. |
FAQ n. 2 |
D. | Si può utilizzare il modello F24 per il pagamento della contribuzione? |
R. | È ancora possibile utilizzare il modello F24 accise per il versamento della contribuzione nel caso in cui il professionista voglia utilizzare l’istituto della compensazione. Qualora il credito non copra in modo integrale la contribuzione, è possibile saldare la parte residua direttamente attraverso i servizi online messi a disposizione dalla Cassa. |
FAQ n. 3 |
D. | Come possono pagare i contributi minimi i neo-iscritti e i re-iscritti? |
R. | I geometri neo-iscritti o re-iscritti (questi ultimi devono risultare cancellati per l'intero anno precedente la nuova iscrizione) possono pagare la contribuzione minima alle stesse scadenze degli iscritti ordinari. Nel caso di iscrizione in corso d'anno, potranno effettuare i pagamenti della contribuzione minima alle scadenze residue. In ogni caso, le diverse opzioni saranno evidenziate sul servizio online per il pagamento dei minimi. In alternativa, possono optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili nell’anno successivo, con applicazione dei soli interessi di rateazione. In tal caso occorre semplicemente attendere i bollettini di versamento che saranno inviati dalla Cassa Geometri nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. |
FAQ n. 4 |
D. | Si possono rateizzare i contributi obbligatori minimi e le eccedenze? |
R. | Sì, in 4 rate - la prima con scadenza il 30 settembre e l’ultima con scadenza il 27 dicembre - con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 1% su base annua o in 10 rate - la prima con scadenza il 30 settembre e l’ultima con scadenza il 27 giugno - con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 2,50% su base annua. |
FAQ n. 5 |
D. | Si può procedere alla compensazione attraverso il modello F24 accise? |
R. | Sì. |
FAQ n. 6 |
D. | Cosa succede in caso di tardiva, omessa o infedele dichiarazione? |
R. | In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, ovvero quando la dichiarazione viene resa dopo la scadenza ma entro il 31 dicembre, è prevista una sanzione pari al 2% del contributo soggettivo minimo. Per l’omessa dichiarazione, ovvero quando la dichiarazione non sia resa o quando sia resa dopo il 31 dicembre, è prevista una sanzione in misura fissa di 800 euro, che viene ridotta a 200 euro se la dichiarazione è prodotta entro il 31 marzo. Per l'infedele dichiarazione, ovvero quando è presentata una dichiarazione rettificativa in cui i dati reddituali siano difformi di oltre 1.000 euro da quella originariamente presentata, è prevista una sanzione pari al 2,5% della differenza dei redditi, con un minimo di 100 euro ed un massimo di 650 euro. La sanzione viene ridotta ad un quarto se rettificata entro il 31 marzo e alla metà se rettificata prima della riscossione coattiva. |
FAQ n. 7 |
D. | Cosa succede, in caso di tardivo o omesso versamento dei contributi? |
R. | Per il tardivo pagamento è prevista una sanzione del 2% del contributo versato tardivamente in caso di pagamento dopo la scadenza ma entro 180 giorni dalla stessa, senza alcuna sanzione minima se il pagamento avviene nei 30 giorni dalla scadenza. La sanzione è pari al 10% se il pagamento avviene dopo il 180° giorno ma prima della riscossione coattiva e la sanzione del 25% se il recupero avviene in via coattiva. |
FAQ n. 8 |
D. | Cosa occore fare se l'ufficio postale in cui si effettua il versamento con incasso domiciliato non accetta il bollettino rilasciato dalla Cassa perchè non riconosce la validità della "chiave di pagamento numerica"? |
R. | Il pagamento postale domiciliato con "chiave di pagamento numerica" costituisce ancora un valido sistema di versamento. Le distinte di versamento generate dalla Cassa sono quindi tuttora valide e l’ufficio postale deve digitare manualmente la chiave di pagamento. |
FAQ n. 9 |
D. | Se si finiscono di pagare le rate del piano d’ammortamento richiesto attraverso il "Portale dei Pagamenti" ma bisogna recuperare delle rate intermedie non versate, come si procede? |
R. | Prima della scadenza dell'ultima rata è sempre possibile effettuare il pagamento delle rate pregresse, utilizzando l'apposito servizio presente nell'area riservata. Una volta terminato il piano di ammortamento, la regolarizzazione delle rate scadute dovrà avvenire o in unica soluzione, nel caso in cui il piano di rateizzazione terminato sia stato pagato per meno del cinquanta percento, o anche a rate in caso contrario. Se la rateizzazione viene revocata per morosità, la regolarizzazione degli improti residui deve avvenire in unica soluzione. |
FAQ n. 10 |
D. | E’ possibile controllare la cronologia dei versamenti eseguiti? |
R. | Sì, utilizzando la funzione "Storico dei pagamenti" del "Portale dei Pagamenti", presente nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri, è possibile verificare lo stato di tutte le operazioni effettuate con il relativo dettaglio dei tributi associati. |
FAQ n. 11 |
D. | Non sono stati rispettati alcuni pagamenti previsti dalla rateazione tramite "Portale dei Pagamenti" e la Cassa ha comunicato la revoca della rateazione. E’ possibile regolarizzare il debito residuo, senza aspettare l’emissione del ruolo esattoriale? |
R. | Sì, la regolarizzazione del dovuto è possibile. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio "Contatta la Cassa Geometri" disponibile nell’area riservata del sito web Cassa Geometri. |
FAQ n. 12 |
D. | Se si dimentica di pagare il bollettino domiciliato postale mensile alla scadenza prevista è possibile recarsi alla posta per effettuare il versamento o utilizzare altre forme di pagamento come ad esempio il MAV o il bonifico bancario? |
R. | No, il pagamento del bollettino di incasso domiciliato postale scaduto non può essere eseguito oltre il giorno indicato. È comunque consentita la regolarizzazione delle rate saltate anche con modalità di pagamento alternative (ad esempio, bollettino M.Av. bancario), contattando direttamente la Cassa. |
FAQ n. 13 |
D. | E’ stata richiesta la rateizzazione tramite il "Portale dei Pagamenti", selezionando il circuito bancario e scegliendo la modalità di versamento con carta di credito. Come è possibile effettuare il pagamento mensile della rata? |
R. | Il pagamento delle rate deve essere eseguito ogni mese utilizzando sempre il "Portale dei Pagamenti" (presente nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri) tramite la funzione "Pagamento rateizzato con Carta di Credito" e seguendo tutte le fasi proposte dalla procedura. |
FAQ n. 14 |
D. | E’ stata chiesta la rateizzazione attraverso il "Portale dei Pagamenti", selezionando il circuito postale e scegliendo la modalità di pagamento "incassi postali domiciliati" con scadenza il 27 del mese. Quando è possibile recarsi alla posta per effettuare il pagamento? |
R. | Il pagamento mensile della rata può essere effettuato già dalla seconda settimana del mese in cui scade la rata e non oltre il giorno 27 del mese (o il giorno 28 se il 27 cade di domenica). |
FAQ n. 15 |
D. | Nella compilazione della rateizzazione tramite il "Portale dei Pagamenti" è stato indicato un errato numero di rate. E’ possibile modificare il piano d’ammortamento generato? |
R. | No, il piano d’ammortamento non può essere modificato autonomamente; è necessario richiedere la modifica contattando l’Ufficio Adempimenti Dichiarativi e Riscossioni tramite il "Contact Center" disponibile nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri. |
FAQ n. 16 |
D. | Se si intende rateizzare i contributi arretrati non ancora versati è possibile conoscere l'ammontare esatto del dovuto e a quanto ammonterebbe la rata mensile nel caso si optasse per il numero massimo di rate possibili? |
R. | Accedendo al "Portale dei Pagamenti" (nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri) è possibile determinare il debito contributivo nella sezione "Visualizzazione e pagamento morosità" e poi scegliere l’opzione "Pagamento rateizzato". Tale procedura consente la rateizzazione secondo piani di dilazione con importi e numero di rate definiti come riportato nell’apposito manuale dedicato, scaricabile dall’area riservata nella sezione "Servizio Portale dei Pagamenti". |
FAQ n. 17 |
D. | Come si possono sanare le irregolarità contributive? |
R. | E’ necessario accedere al "Portale dei Pagamenti" (nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri) e visualizzare le annualità irregolari nonché i tributi e gli importi dovuti. Sempre tramite il "Portale dei Pagamenti"è possibile scegliere la modalità di pagamento tra quelle proposte (pagamento in unica soluzione o in forma rateizzata limitatamente alla carta di credito, al pagamento postale domiciliato o MAV). |
FAQ n. 18 |
D. | Sono dovute commissioni bancarie in caso di pagamento con carta di credito? |
R. | No, in caso di pagamento con carta di credito non sono dovute le commissioni bancarie. |
FAQ n. 19 |
D. | Cosa occorre fare se il pagamento online con carta di credito delle rate non viene accettato dal circuito bancario o postale? |
R. | È necessario verificare con il circuito bancario o postale che la carta sia abilitata ai pagamenti online. In caso affermativo per abilitare il pagamento è necessario poi inserire il "3D secure code", una password monouso che viene inviata dal circuito, via SMS, sul cellulare registrato a sistema. |
FAQ n. 20 |
D. | E’ arrivata una comunicazione tramite PEC avente per oggetto "preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive", ma non è possibile aprirla e non si vedono gli allegati. Come si può fare per visualizzarli? |
R. | Per leggere gli allegati si consiglia di accedere alla webmail della propria casella PEC al seguente indirizzo: https://webmail.geopec.it., utilizzando le credenziali personali. |
FAQ n. 21 |
D. | Nella comunicazione avente come oggetto "recupero irregolarità contributive" viene richiesto il pagamento dei contributi per annualità che sono oggetto di rateizzazione. Perché? |
R. | Si tratta di importi ulteriori non compresi nella rateizzazione già attivata poiché accertati dalla Cassa Geometri solo successivamente. |
FAQ n. 22 |
D. | Dove deve essere pagata la cartella esattoriale? |
R. | La cartella deve essere pagata esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari delle agenzie postali e delle banche. |
FAQ n. 23 |
D. | Per avere chiarimenti sugli importi contenuti nella cartella esattoriale notificata a chi ci si deve rivolgere? |
R. | La richiesta di chiarimenti sull’origine degli importi contestati deve essere inoltrata alla Cassa Geometri tramite il Contact Center disponibile nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri, avendo cura di segnalare eventuali anomalie riscontrate nel merito dell’addebito. |
FAQ n. 24 |
D. | Entro quale termine deve essere pagata la cartella esattoriale? |
R. | La cartella deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica della medesima, pena addebito di oneri ed accessori da parte dello stesso concessionario. |
FAQ n. 25 |
D. | Se si riceve una cartella esattoriale e si è impossibilitati a provvedere al pagamento, si può chiedere la rateizzazione? |
R. | Per richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale occorre presentare l’istanza direttamente agli Agenti della riscossione che ne indicano le relative condizioni e modalità. |
FAQ n. 26 |
D. | Se la cartella esattoriale non viene pagata cosa succede? |
R. | In caso di mancato pagamento, l’importo della cartella viene maggiorato degli interessi di mora e degli oneri di legge. Inoltre, il concessionario può avviare i seguenti atti esecutivi: - il fermo amministrativo dei beni mobili registrati; - l’iscrizione ipotecaria di beni immobili con conseguente procedura di vendita; - la procedura per il pignoramento presso terzi nei casi di lavoratore dipendente. |
FAQ n. 27 |
D. | Se si riceve una cartella di pagamento per importi che si ritengono già pagati cosa occorre fare? |
R. | È necessario inviare alla Cassa tramite PEC all’indirizzo cipag@geopec.it copia dell’avviso stesso e delle ricevute dei pagamenti effettuati (fronte/retro). |
FAQ n. 28 |
D. | Se si riceve una comunicazione avente come oggetto "recupero irregolarità contributive" ma sull’estratto conto non risultano omissioni, cosa significa? |
R. | Nell’estratto conto sono riportati esclusivamente i contributi versati e dovuti, senza alcuna verifica del rispetto delle scadenze previste per i versamenti. Per verificare la presenza di irregolarità contributive, infatti, è necessario accedere al "Portale dei Pagamenti", presente nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri. |
FAQ n. 29 |
D. | Se si riceve una comunicazione avente come oggetto "recupero irregolarità contributive”, con la quale viene segnalata la presenza di morosità relative ad anni pregressi: di cosa si tratta? |
R. | La comunicazione avente come oggetto "recupero irregolarità contributive"viene inviata dalla Cassa Geometri per consentire di verificare e sanare, tramite ravvedimento operoso, le annualità per le quali è stata accertata una irregolarità contributiva. Il ravvedimento operoso consente di usufruire del regime sanzionatorio agevolato evitando altresì l’emissione della cartella esattoriale di recupero. |
FAQ n. 30 |
D. | Se la cartella viene notificata all’erede dopo il decesso del de cuius cosa si deve fare? |
R. | Gli eredi non sono tenuti al pagamento delle sanzioni sulle violazioni degli obblighi dichiarativi, ma sono tenuti al pagamento di tutti gli altri importi eventualmente inclusi nelle cartelle esattoriali di recupero. |
FAQ n. 31 |
D. | Prima della presentazione della domanda, è possibile conoscere l’importo dell’onere della riserva matematica per regolarizzare le annualità contributive risultanti parzialmente pagate e prescritte? |
R. | Sì, è possibile conoscere l'importo dell'onere della riserva matematica prima della presentazione della domanda, effettuando la simulazione attraverso la funzione "gestione riscatto" presente nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri o inviando una richiesta via PEC alla Cassa Geometri all'indirizzo cipag@geopec.it. L'importo generato dalla simulazione o che viene comunicato, in risposta alla richiesta via PEC, è comunque indicativo e sarà ricalcolato al momento della presentazione della domanda di riscatto. |
FAQ n. 32 |
D. | Quale procedura è necessario seguire per richiedere il riscatto degli anni parzialmente pagati e prescritti? |
R. | La domanda di riscatto deve essere presentata asttraverso l'apposito servizio online presente nell'area riservata del sito web della Cassa, anche con il supporto del Collegio di appartenza. |
FAQ n. 33 |
D. | Come viene calcolato l’onere di riscatto degli anni parzialmente pagati e prescritti? |
R. | L'onere di riscatto è pari alla riserva matematica da calcolarsi in conformità al principio di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962. L'importo della riserva matematica è abbattuto in modo proporzionale ai contributi versati rispetto a quelli dovuti. È comunque dovuto un onere minimo pari al prodotto degli anni riscattati per l'importo della pensione minima di vecchiaia retributiva. |
FAQ n. 34 |
D. | Quali sono le modalità di pagamento dell'onere di riscatto degli anni parzialmente pagati e prescritti? |
R. | Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione a mezzo MAV o in modo rateizzato, per un massimo di 60 rate mensili. Nell'ipotesi di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette. Il pagamento dell’onere di riscatto perfeziona l’anno ai fini previdenziali: pertanto, se il riscatto viene chiesto nel corso dell’istruttoria di pensione - onde non pregiudicare la decorrenza del trattamento - l’onere deve essere pagato tempestivamente in un’unica soluzione; in caso di rateizzazione, invece, la decorrenza della pensione slitterà al momento del pagamento dell’ultima rata dell’onere. |
FAQ n. 38 |
D. | Se viene inviata dall'iscritto formale rinuncia all'onere di riscatto degli anni parzialmente pagati e prescritti è possibile presentare nuovamente la domanda? |
R. | Sì. In caso di mancata accettazione dell'onere di riscatto degli anni parazialmente pagati e prescritti, la domanda può essere ripresentata anche per altre tipologie di riscatto (Albo, Praticantato) |