4 Febbraio - ULTERIORI QUESITI E RISPOSTE
4 Febbraio 2021 - ULTERIORI QUESITI E RISPOSTE
4 Febbraio 2021 - ULTERIORI QUESITI E RISPOSTE
Termine Presentazione Quesiti: | Termine Risposta ai Quesiti: | Termine Presentazione Offerta: |
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31 gennaio 2021 | 5 febbraio 2021 | 15 febbraio 2021, ore 10:00 |
QUESITO N. 6:
6.1 Con riferimento al “Prospetto sinistri quesito 3.1 Lett. A)” pubblicato in sede di riscontro ai quesiti, si richiede:
A titolo di esempio si evidenzia che, osservando l’anno 15/04/2018-15/04/2019, il costo dei sinistri liquidati per i soli “Titolari Piano Base garanzia A” risultante dall’allegato 4 è pari a € 3.568.796 (ovvero € 1.744.323 liquidato rimborsuale + € 1.824.473 liquidato rete), mentre osservando il “Prospetto sinistri quesito 3.1. Lett. A)”, il costo dei sinistri complessivamente liquidati (apparentemente per tutte le garanzie/categorie assicurate) nel medesimo periodo risulterebbe pari a soli €2.121.759,59.
Analogamente, per l’anno 15/04/2019-15/04/2020 il costo del liquidato relativo alla sola componente “Titolari Piano Base garanzia A” risultante dall’Allegato 4 ammonta a € 3.169.228 mentre il costo complessivamente liquidato risultante dal “Prospetto sinistri” è pari a € 1.937.346,50.
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di confermare che, alla luce di tale documento, il contenuto dell’Allegato 4 – REPORT SINISTRI sia da considerarsi errato e frutto di refuso, ovvero spiegare le motivazioni delle significative differenze rilevabili nel confronto tra i due documenti in relazione al costo dei sinistri già liquidati.
- qualora il dato corretto si confermi quello presente nel “Prospetto sinistri quesito 3.1. Lett. A)” si richiede di poter disporre dei dati presenti sull’Allegato 4, ovvero con suddivisione dei sinistri per Garanzia (A/B) e Categoria Assicurata (Titolari/Familiari), in versione corretta. In caso contrario, si richiede di rettificare quanto presente nel “Prospetto sinistri quesito 3.1 Lett. A)”.
6.2 Si richiede di confermare che, qualora al termine del primo anno di copertura un Assicurato scelga di non rinnovare l’adesione volontaria alla Garanzia B o di estendere le Garanzie A/B/C a favore del proprio nucleo familiare, non possa successivamente (a partire dal terzo anno di copertura qualora la medesima venga prorogata) esercitare nuovamente la facoltà di adesione.
6.3 Si richiede conferma del fatto che, anche in caso di adesione alla copertura tramite Società di Mutuo Soccorso individuata dall’Ente appaltante, le attività di gestione e liquidazione dei sinistri rimangano interamente a carico della Compagnia aggiudicatrice.
6.4 Si chiede di confermare che l’offerta tecnica di cui all’art 11.2 del disciplinare di gara possa essere sottoscritta dal medesimo soggetto firmatario dell’offerta economica munito di procura speciale.
6.5 Si chiede di confermare che, in applicazione del decreto “milleproroghe” del 31/12/2020 n. 183, è stato sospeso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase di presentazione dell’offerta
RISPOSTA QUESITO N. 6:
6.1
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Si rettifica quanto presente nel “Prospetto sinistri quesito 3.1, lett. a)e si allega un prospetto aggiornato al 2021 , con suddivisione dei sinistri per Garanzia (A/B) e per Categoria Assicurata (Titolari/Familiari) in versione corretta;
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Si rimanda alla risposta del quesito N.6, 6.1, lett. a).
6.2 Si conferma che l’adesione è annuale e potrà essere rinnovata di anno in anno. In caso di mancato rinnovo in una annualità non sarà più possibile rinnovarla nelle annualità successive del periodo dei tre anni di copertura.
6.3 Si conferma.
6.4 Si conferma. L’offerta tecnica di cui all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, così come l’offerta economica di cui all’art. 11.3 del Disciplinare di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari.
6.5 Si conferma. L’art. 13 del d.l. n. 183/2020 (cd. “Milleproroghe”) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dell’art. 1, c. 18, del d.l. n. 32/2020 (cd. “Sblocca cantieri”), pertanto l’obbligo di applicazione della terna di subappaltatori in sede di gara è tuttora sospeso.