Cassa Geometri contesta l'operato dell'Anac e il fuorviante comunicato
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Cassa Geometri contesta l'operato dell'Anac e il fuorviante comunicato
La Cassa ha sempre agito nel rispetto delle leggi e del principio di buona amministrazione.
“L’Autorità svolga il suo ruolo. La vigilanza non può arrivare a contestare agli enti violazioni sulla scorta di linee guida che vanno addirittura oltre i principi europei in materia di appalti pubblici”. Interviene con questa dichiarazione il Presidente di Cassa Geometri in risposta al comunicato dell’ANAC.
La Cassa Geometri, in relazione al procedimento avviato dall’ANAC sulle modalità di conferimento dei contratti di servizi legali e degli incarichi di rappresentanza in giudizio, anche al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti legati alla infelice “titolazione” della comunicazione riportata nel sito dell’Autorità (“Cassa Geometri, incarichi legali sempre agli stessi. Anac: violate legge e buona amministrazione”), precisa quanto segue.
1. L’ANAC ha formulato alla Cassa Geometri una richiesta di informazioni relativamente alle modalità interne di affidamento (a) dei contratti di servizi legali e (b) degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (fattispecie estremamente differenti tra di loro).
2. La Cassa Geometri ha lealmente, puntualmente ed esaustivamente fornito le informazioni richieste.
3. L’ANAC ha, quindi, formulato alcune “osservazioni” e, nello specifico, ha disposto «la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei riguardi di codesta Stazione Appaltante – Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti - a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore». In particolare, l’ANAC ha rimesso alla Cassa «le opportune valutazioni sulle carenze organizzativo/gestionali legate alla mancanza di una short list di professionisti cui potersi riferire in caso di necessità e sul mancato rispetto del principio di rotazione».
4. L’ANAC ha formulato tale “invito” sulla base dei presupposti (i) che la Cassa sia un organismo di diritto pubblico e (ii) che gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonostante siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, vadano comunque conferiti nel rispetto delle Linee Guida dettate dalla stessa Autorità.
5. La Cassa, su tali aspetti, aveva già rappresentato che:
- la Cassa è un ente di diritto privato che, per legge, non può ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o finanziamenti pubblici. Come recentemente osservato dalla dottrina più autorevole (S. Cassese, Le Casse professionali da enti privati a enti assimilati alla pubblica amministrazione, in Giornale di Diritto Amministrativo, 4/2022, p. 438 ss.) e proprio in aperta critica della posizione dell’ANAC, nei confronti delle casse previdenziali dei professionisti non ricorre alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza della figura dell’organismo di diritto pubblico. Nei confronti delle Casse, dunque, non è corretto reclamare l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti;
- in ogni caso, come documentato dalla Cassa, e non contestato dall’ANAC, anche a voler considerare applicabile il Codice dei contratti pubblici, la Cassa ha correttamente affidato tutti i contratti “inclusi” (i contratti di servizi legali);
- per quanto riguarda i contratti “esclusi” (e, cioè, gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio), la Cassa ha specificato di avere dato puntuale applicazione alle indicazioni fornite dalla nota sentenza del giudice europeo (CGUE, V sez., 6.06.2019, in C-264/18, sp. §§ 35-37), successiva alle Linee Guida ANAC, con cui è stato definitivamente chiarito che l’esclusione di tali incarichi dalla sfera di applicazione della disciplina dei contratti pubblici è dovuta alla specificità degli stessi: «Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni»;
- di tale chiara posizione del giudice europeo, vi è puntuale riscontro nella stessa giurisprudenza contabile (Corte Conti, Lazio, 8.06.2021, n. 509);
- la Cassa ha, inoltre, dato puntuale spiegazione delle ragioni giustificatrici della natura e della quantità del contenzioso, nonché delle modalità di selezione dei legali, sia sul piano organizzativo (assenza di un ufficio legale interno), che su quello sostanziale (formazione di uno specifico e complesso filone di contenzioso destinato, si spera, a una progressiva riduzione proprio all’esito di recentissimi pronunciamenti ottenuti in sede di legittimità a seguito della precisa strategia legale adottata);
- tali giustificazioni (che purtroppo non trovano adeguato riscontro nel provvedimento conclusivo), peraltro, sarebbero ex se in grado di soddisfare gli stessi principi e criteri sottesi alle Linee Guida dell’ANAC di cui si lamenterebbe la parziale violazione.
6. In questo quadro, pertanto, non può dirsi che la Cassa abbia violato alcuna norma di legge o alcun principio di buona amministrazione, avendo, al contrario, difeso strenuamente l’integrità del proprio patrimonio, dei contributi degli iscritti e della continuità delle prestazioni, anche attraverso un’efficace azione legale, condotta nel pieno rispetto delle regole e dei principi indicati dallo stesso giudice europeo, nonché delle migliori prassi seguite dagli enti simili, per dimensioni e finalità.
7. Ciò detto, la Cassa non mancherà, come sempre, di adottare ogni possibile accorgimento volto al più efficace ed efficiente perseguimento dei propri scopi.