FONDO PER L’INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI – ART. 33 DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 22, N. 50

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Indennità Decreto Aiuti

FONDO PER L’INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI – ART. 33 DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 22, N. 50

 

L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall’articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022, tra gli altri, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tra cui la Cassa Geometri.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 agosto 2022 ha fissato l’importo dell’indennità in € 200 e ha definito criteri e modalità di erogazione della stessa.

Il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti ter) ha infine previsto una ulteriore quota per coloro che hanno percepito complessivamente nel 2021 un reddito non superiore a € 20.000.

 

Chi ha diritto all’indennità?

Hanno diritto all’indennità i geometri iscritti alla Cassa al momento della presentazione della domanda che rispettano i seguenti requisiti:

  • non essere titolare di pensione di qualsiasi tipo, anche presso altre gestioni previdenziali;
  • non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  • non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro
  • essere iscritto alla data del 18/05/2022 di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 alla Cassa Geometri
  • non essere iscritto a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
  • avere effettuato alla data del 18/05/2022 almeno un pagamento, parziale o totale, relativo alla contribuzione di competenza degli anni 2020 o successivi; questo ultimo requisito non si applica per i geometri neo-iscritti nel 2022, che non devono contribuzione relativa agli anni 2020 e 2021.

 

In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito professionale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

Decreto Aiuti Ter

L’importo dell’indennità è incrementato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) di una ulteriore quota pari a € 150, destinata esclusivamente a coloro che – fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell’anno di imposta 2021 non superiore a € 20.000.

 

Come ottenere l’indennità

L’indennità verrà riconosciuta a coloro che, avendone i requisiti, presenteranno l’apposita domanda esclusivamente tramite il servizio online “Bonus Decreto Aiuti”, accessibile dall’apposito link pubblicato nella home page del sito della Cassa.

 

Non saranno prese in considerazione domande presente tramite altri canali.

Nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, la domanda deve essere presentata ad un solo ente.

 

La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 26 settembre 2022 fino al termine perentorio del 30 novembre 2022.

Il professionista dovrà autocertificare il possesso dei requisiti e allegare copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale.

La Cassa effettuerà una parte dei controlli sulla base dei dati a disposizione (iscrizione, pagamenti), mentre gli altri requisiti saranno valutati di concerto con Agenzia delle Entrate e INPS.

 

Pagamento dell’indennità

Come previsto dal decreto interministeriale, la Cassa effettuerà il pagamento in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tuttavia, è importante evidenziare come il fondo stanziato per i liberi professionisti a copertura della quota di € 200 sia capiente, come verificato in sede ADEPP

 

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente indicato nella domanda presentata.

L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non può essere ceduta, né sequestrata o pignorata.

 

Ulteriori informazioni

Raccolta delle domande più frequenti

Manuale d’uso del servizio online

Testo del decreto interministeriale