Pensione di vecchiaia contributiva

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Pensione di vecchiaia contributiva

Il trattamento di pensione di vecchiaia contributiva è regolamentato dall'art. 33 comma 1.

Requisiti

  • 67 anni di età;

  • 20 anni di anzianità contributiva minima;

  • l'ammontare della pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps annualmente rivalutato.

Ovvero al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Decorrenza

Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Calcolo

La pensione è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo previsto dall'Art. 1 della Legge n. 335/95 (cfr. sistema di calcolo contributivo).

La pensione contributiva non viene integrata al trattamento minimo.

Note

Con l'introduzione dall’1 gennaio 2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia già stata compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito dell’anzianità contributiva minima, è necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini del completamento dell'anzianità stessa. 

Supplemento

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo di cui alla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 (cfr. sistema di calcolo contributivo).

DECORRENZA

Dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del quadriennio dopo la decorrenza di pensione o dall'ultimo supplemento liquidato. In caso di cancellazione dall'albo professionale o di decesso, il supplemento viene  liquidato per il periodo corrispondente, seppure inferiore al quadriennio e decorre  dal primo giorno del mese successivo all'evento.

CALCOLO

Sistema contributivo.