Pensione di vecchiaia contributiva
Pensione di vecchiaia contributiva
CASSA PER TE / PRESTAZIONI PREVIDENZIALI / PRESTAZIONI DIRETTE / PENSIONE DI VECCHIAIA
Pensione di Vecchiaia Contributiva
Il trattamento di pensione di vecchiaia contributiva è regolamentato dell’art. 4 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza
Requisiti
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67 anni di età;
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20 anni di anzianità contributiva minima;
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l'ammontare della pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps annualmente rivalutato.
Ovvero al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Decorrenza
Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Calcolo
La pensione è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo previsto dall'Art. 1 della Legge n. 335/95 (cfr. sistema di calcolo contributivo).
La pensione contributiva non viene integrata al trattamento minimo.
Note
Con l'introduzione dall’1 gennaio 2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia già stata compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito dell’anzianità contributiva minima, è necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini del completamento dell'anzianità stessa.
Supplemento
I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo di cui alla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 (cfr. sistema di calcolo contributivo).
DECORRENZA
Dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del quadriennio dopo la decorrenza di pensione o dall'ultimo supplemento liquidato. In caso di cancellazione dall'albo professionale o di decesso, il supplemento viene liquidato per il periodo corrispondente, seppure inferiore al quadriennio e decorre dal primo giorno del mese successivo all'evento.
CALCOLO
Sistema contributivo.