Pensione indiretta
Pensione indiretta
CASSA PER TE / PRESTAZIONI PREVIDENZIALI / PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
Pensione indiretta
Il trattamento di pensione indiretta è regolamentato ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza
Requisiti
La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’assicurato deceduto che non ha maturato il diritto alla pensione alle seguenti condizioni:
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il geometra deve risultare iscritto alla Cassa Geometri al momento del decesso e non deve essere titolare di trattamento pensionistico;
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il geometra deceduto deve possedere almeno 10 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione alla Cassa.
aventi diritto
I superstiti aventi diritto sono:
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il coniuge (anche se legalmente separato o se divorziato titolare di assegno divorzile);
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l’unito civile (Legge Cirinnà n.76/2016);
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i figli minorenni;
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i figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché frequentino la scuola secondaria;
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i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del regolare corso legale di laurea e comunque fino al 26° anno di età;
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i figli maggiorenni inabili, purché a carico del de cuius all'atto del decesso.
Decorrenza
La decorrenza del trattamento è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.
Calcolo
Reddituale (cfr. sistema di calcolo reddituale).
Qualora nel corso del periodo assicurativo sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo solo sulla base delle annualità regolari, fatta salva la contribuzione regolare per i 10 anni di anzianità contributiva minima. L’importo calcolato ai sensi dell’art. 2 viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli di iscrizione. Detto importo non potrà essere inferiore a 3.150 euro annui lordi e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell’art. 4 sui soli anni regolari.
Note
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La pensione indiretta viene corrisposta nella misura del 60% della pensione spettante se e' titolare il solo coniuge, maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.
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Nel caso in cui il coniuge non possieda il diritto o in sua assenza, la pensione indiretta viene corrisposta nella misura del 60% della pensione spettante al primo figlio avente diritto, maggiorata del 20% per ogni altro figlio avente diritto fino al massimo del 100%.