Il geometra che esercita l’attività professionale, seppure in modo occasionale, ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Geometri e versare la contribuzione previdenziale sui redditi di lavoro autonomo riferiti all’attività libero-professionale. L’esercizio dell’attività professionale di Geometra è subordinato all’iscrizione all’albo e all’apertura di una partita IVA, nonché a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, a prescindere dal fatto che si tratti di una prestazione che non presenta i caratteri della ripetitività. I corrispettivi percepiti devono essere fatturati e ricondotti al regime fiscale dei redditi da lavoro autonomo (con adempimenti previdenziali a favore della Cassa).
Gli iscritti al solo Albo non possono effettuare nessuna attività professionale, nemmeno in forma occasionale e anche se è svolta in forma gratuita, per se stessi, per parenti,ecc. Gli iscritti al solo Albo non possono esercitare la professione neppure in nome e per conto del datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro di natura privata.
No, se ha con la società un rapporto di lavoro dipendente e non percepisce ulteriori compensi diversi da quelli corrisposti per tale rapporto. Tale situazione deve essere supportata da apposita attestazione del legale rappresentante della Società.
Il geometra deve in ogni caso presentare la dichiarazione alla Cassa e versare i contributi (da calcolare in base al reddito e al volume d’affari prodotto) secondo le scadenze previste.
I dati reddituali devono essere comunicati annualmente alla Cassa Geometri tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri.
I contributi obbligatori minimi per l’anno 2024 sono riscossi opzionalmente in 4 rate con scadenza 27 febbraio, 29 aprile, 27 giugno e 27 agosto da versare tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito web della Cassa “Portale Pagamenti – Pagamento Contributi anno corrente” o in unica soluzione entro il 30 settembre o in 4/8 rate, da attivare entro e non oltre il 30 settembre
Sì.
Sì. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e anche i membri del Parlamento nazionale o europeo e dei consigli regionali, sono esonerati durante il periodo del mandato dall’applicazione del requisito previsto all’art. 3, c. 8, del Regolamento per l'Attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari (pensione di anzianità), stando al quale "Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sulla Contribuzione...". Possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 24 del Regolamento per l'Attuazione della attività di previdenza ed assistenza in misura pari al 75%, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 1 del Regolamento sulla contribuzione, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento rapportato ad un volume d'affari pari a otto volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento sulla Contribuzione.
No, quando il professionista instaura un rapporto di collaborazione avente ad oggetto una prestazione professionale, essendo il contratto di collaborazione solo una mera modalità di svolgimento di prestazione, genera sempre e comunque proventi attratti nel reddito di lavoro autonomo. La prestazione quindi, seppure svolta nell’ambito di una collaborazione o di un lavoro a progetto, deve essere regolarmente fatturata con l’applicazione del contributo integrativo che, unitamente al contributo soggettivo correlato al reddito da lavoro autonomo, deve essere versato alla Cassa Geometri.
No. Si precisa che l'Agenzia delle Entrate nel dettare le regole circa il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti - c.d. riaddebiti - individua esplicitamente la "fornitura dei servizi comuni”. In tale ambito, non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare regolata da apposito contratto, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell’attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova quindi autonoma collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all’ambito dell’esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 58/2001, deve seguire le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.
Sì. L’iscritto è tenuto a presentare la dichiarazione alla Cassa anche nel caso in cui abbia reddito e volume d’affari pari a zero. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi servizi disponibili nell’area riservata del sito web della Cassa Geometri.
Per la omessa presentazione della dichiarazione viene applicata una sanzione pari a 800 euro e nel caso di infedele dichiarazione la sanzione è pari al 2,5% del valore assoluto della differenza dei redditi e va da un minimo di 100 euro a un massimo di 650 euro. Tali sanzioni non possono essere superiori al 50% del contributo soggettivo complessivamente dovuto e inferiori all’1% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto nel caso in cui si effettui la presentazione o la rettifica entro il 31 marzo dell'anno successivo. La sanzione per infedele dichiarazione è ridotta al 50% nel caso in cui sia presentata la nuova dichiarazione ed effettuato il pagamento prima dell'emissione del recupero coattivo.
Il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 è fissato al 30 settembre 2024.
L'indennità di maternità deve essere dichiarata dal contribuente in regime agevolato ai fini del reddito, ma la stessa non ha valenza ai fini della determinazione del volume d'affari pertanto dovrà essere esclusa dai componenti positivi da dichiarare alla Cassa.