No, la dichiarazione previdenziale dei geometri è stata parte integrante del Modello Redditi PF dell’Agenzia delle Entrate fino al 2019 e pertanto occorreva seguire le istruzioni per la compilazione di tale modello, in particolare quelle riferite all’utilizzo del Quadro RR, sezione III, riservata ai geometri iscritti alla Cassa.
Il principio normativo consolidato è che la contribuzione previdenziale dovuta dall’iscritto Cassa deve essere necessariamente commisurata alle risultanze reddituali dichiarate per l’esercizio dell’attività professionale, quali risultano dalle denunce fiscali rese ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria. Salvo che la parte non dichiarata alla Cassa sia stata trattata obbligatoriamente presso altra Gestione a favore di professionisti. In tal caso occorre inviare l’estratto conto assicurativo attestante la contribuzione e l’iscrizione ad altra Cassa.
La parte esclusa dalla dichiarazione resa alla Cassa non sarà considerata evasione purché si dimostri che sia stata effettivamente conseguita per attività estranea all’esercizio professionale.
Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario, deve dichiarare, ai fini previdenziali, il reddito lordo indicato al rigo LM34 (nel caso di esercizio di più attività quello relativo alla professione indicato nei righi dal LM22 a LM27)) e non il reddito al netto dei contributi previdenziali riportato nel rigo LM36 del quadro LM Sezione II.
I contribuenti che applicano il regime fiscale forfettario devono, ai sensi della vigente normativa, applicare in fattura la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, che deve essere versato alla Cassa in relazione all’importo del “Componenti positivi” indicati nel Quadro LM, sezione II, dal rigo LM22 al rigo LM30 del Modello Redditi PF.
La parte di imponibile professionale non dichiarata alla Cassa non sarà considerata evasione, sempreché la differenza reddituale contestata sia stata dichiarata presso altro Ente di previdenza a favore di professionisti per effetto dell’iscrizione al relativo Albo. Ciò deve essere confermato da apposita certificazione rilasciata dall’altro Ente che attesti la decorrenza dell’iscrizione e le risultanze reddituali dichiarate allo stesso per le annualità oggetto di verifica.
Il reddito di amministratore di condominio prodotto da un iscritto all’Albo è reddito professionale a tutti gli effetti, così come peraltro era stato disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri, orientamento ribadito anche dall’Inps con la circolare n.72/2015. Pertanto lo stesso è da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della G.S.I.
In alcuni casi è richiesto solo di uniformare i dati previdenziali a quelli fiscali, senza che l’operazione generi alcun addebito a carico dell’interessato. Oppure, può verificarsi che sullo stesso anno previdenziale insistano sia un’adesione che una contestazione. In tal caso, considerata l’unicità dell’annualità previdenziale, la contestazione blocca eventuali pagamenti correlati all’adesione che potranno essere regolarizzati solo quando sarà noto l’esito della contestazione. È possibile anche che i recuperi derivanti dalla verifica reddituale insistano su annualità già interessate da provvedimenti di rateizzazione in corso, è necessario in tal caso contattare gli uffici affinché gli stessi possano rielaborare il piano rateale, inserendo le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell’adesione all’accertamento.
È possibile che sull’annualità interessata dall’adesione insista già una precedente rateazione, che inibisce la possibilità di effettuare successive operazioni. È necessario contattare gli uffici della Cassa.
L’attività peritale e le operazioni di stima in generale rientrano, per un iscritto all’Albo, nella sfera professionale a tutti gli effetti, come peraltro era previsto dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri, concetto, più di recente, ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma. Pertanto i proventi derivanti da queste attività sono da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della Gestione Separata Inps.
I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sono la base certa ed incontrovertibile del controllo posto in essere dalla Cassa. Pertanto eventuali errori commessi nel redigere le denunce fiscali non possono essere giustificati presso gli uffici della Cassa, né tantomeno giustificati con l’invio di fatture o altro, ma devono essere corretti esclusivamente presso gli uffici tributari attraverso le modalità da questi consentite.
Qualora il dato fiscale risulti impreciso a causa di erroneo inquadramento delle operazioni relative alla cessione beni ammortizzabili, la Cassa non preclude alcuna iniziativa volta a correggere il dato fiscale attraverso le modalità consentite dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario c’è la piena disponibilità ad acquisire il dato corretto certificato dall’Agenzia. Fermo restando che la base di calcolo del contributo integrativo è l’importo del volume d’affari professionale dichiarato ai fini fiscali.
Eventuali dichiarazioni fiscali integrative o correttive, accertamenti con adesione, conciliazione giudiziale, condono, ecc., dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dagli uffici fiscali, da inviare all’esame della Cassa.
Per i geometri con partita Iva (contribuente ordinario e non contribuente minimo) il volume d’affari da indicare nella dichiarazione previdenziale è quello esposto nel Quadro VE del Modello Iva, il quale è comprensivo del contributo integrativo in quanto imponibile ai fini dell’Iva. Pertanto qualora l’accertamento abbia rilevato l’indicazione del volume d’affari al netto del contributo integrativo anziché al lordo, con pagamento eseguito in difetto, la regolarizzazione della posizione assicurativa si ottiene allineando il dato previdenziale con quello fiscale, versando le differenze contributive e i relativi oneri accessori.
Il volume d’affari posto a base del calcolo del contributo integrativo è quello dichiarato fiscalmente e l’esigibilità differita dell’imposta non incide sulla formazione del volume d’affari dell’anno di esercizio, avendo riflesso solo sul pagamento della predetta imposta. Resta pertanto fermo che il volume d’affari da indicare ai fini previdenziali è quello esposto nel Quadro VE del Modello Iva.
No. L’anno di produzione o d’imposta rappresenta il periodo in cui è stato conseguito il reddito o il volume d’affari, da dichiarare nell’anno successivo (ad esempio periodo d’imposta/anno di produzione 2017- dichiarazione Modello Redditi PF/2018 e Modello Iva 2018).
La circostanza che i contribuenti con regime fiscale di vantaggio o regime fiscale forfettario non sono tenuti ad addebitare in fattura l’imposta sul valore aggiunto (Iva) non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo della dichiarazione del volume d’affari ai fini previdenziali e del versamento del contributivo integrativo (che deve comunque essere addebitato in fattura). Infatti, detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
L’importo equivalente al volume d’affari professionale sul quale calcolare il contributo integrativo è quel esposto nel Quadro LM al Rigo LM2 della Sezione I. Tale importo nel sistema previdenziale risulta maggiorato della percentuale del contributo per renderlo uniforme al volume d’affari ai fini Iva (comprensivo del contributo integrativo) posto a base del procedimento di calcolo automatico adottato dalla Cassa.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020 sulle fatture destinate ai privati viene applicato il 5 % a titolo di contributo integrativo, su quelle emesse a carico della pubblica amministrazione il 4%. Di conseguenza qualora l’accertamento riguardi il volume d’affari, al momento dell’adesione all’accertamento sul Web, è necessario indicare la componente al 5% e la componete al 4%, Si precisa anche laddove una di queste sia zero.
Le quote dei riaddebiti delle spese comuni, sebbene concorrano a formare il volume d’affari complessivo, non alimentano il volume d’affari previdenziale e pertanto non sono assoggettate al contributo integrativo. Si rammenta che l’operazione di riaddebito per essere sottratta al contributo deve essere inerente alla ripartizione delle spese relative allo studio (energia elettrica, telefono, riscaldamento, affitto dello studio, spese condominiali, utilizzo licenze software ecc.) quando lo stesso è utilizzato da più professionisti (da intendere quindi come persone fisiche e non come società) non costituiti in associazione professionale, di cui uno solo intestatario delle utenze, o del contratto di affitto, che nel ripartire agli altri la quota di spese non di propria competenza deve emettere regolare fattura ai fini dell'Iva. Ai fini della verifica, per stabilire l’importo relativo al riparto delle spese inviare le fatture di riferimento, così da escluderlo dalla base previdenziale imponibile.
No. Nelle operazioni di riaddebito non è possibile includere la locazione o la sublocazione immobiliare, eventualmente posta in essere con apposita stipula di contratti, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell’attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice Ateco, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all’ambito dell’esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.
Qualora sia stato commesso l’errore di far rientrare le spese effettuate in nome e per conto della clientela nella base imponibile relativa al volume d’affari, solo la certificazione del nuovo importo corretto, rilasciata dai competenti uffici tributari, consente alla Cassa di variare l’imponibile ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso la verifica riguardi un anno già interessato da rateazione in corso, è necessario contattare direttamente gli uffici della Cassa attraverso il servizio web Contact Center, affinché gli stessi possano rielaborare il piano rateale, inserendo le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell’adesione all’accertamento.
La sanzione ai sensi della vigente normativa è irrogata nella misura del 2,5% calcolata sulla differenza assoluta degli imponibili accertati, con un minimo di €100,00 e un massimo di €650,00. Tale sanzione è ridotta alla meta nel caso vi sia adesione online all’accertamento entro i 60 giorni successivi alla notifica, con definizione nei termini del pagamento di eventuali contributi dovuti (sanzione minime ridotte a € 50,00 e € 325,00). Si evidenzia che la riduzione, ai sensi del vigente regime sanzionatorio, non si applica nel caso la sanzione venga irrogata per omessa dichiarazione previdenziale.