No, la Garanzia C è a PAGAMENTO, ad adesione facoltativa per tutti i soggetti assicurati, previa attivazione della Garanzia A.
La Garanzia C prevede l’indennità da non autosufficienza.
Tutti i soggetti assicurati mediante adesione facoltativa di età compresa tra i 18 ed i 70 anni di età.
Per sottoporre la manifestazione di interesse all’adesione alla Garanzia C è sufficiente utilizzare il modulo di adesione on-line disponibile sul sito www.cassageometri.it/assistenza-sanitaria oppure al link https://proteggichiami.cipag.generali.it/reserved . Sarai ricontattato nei giorni successivi dall’agenzia Generali Italia incaricata per completare il processo di adesione al piano sanitario C la quale verificherà contestualmente anche l’avvenuta adesione alla Garanzia A.
Sì, è prevista la compilazione di questionari sanitari
La Garanzia C deve essere sottoscritta e attivata entro il 15 gennaio 2025,
La Garanzia C decorre: 1) dalle ore 24.00 del giorno di effetto indicato nella polizza per ogni stato di non autosufficienza conseguente a infortunio; 2) dalle ore 24.00 del 365° giorno successivo a quello di effetto indicato nella polizza per lo stato di non autosufficienza conseguente a malattia o per diagnosi di tumore maligno; 3) dalle ore 24.00 del 365° giorno successivo a quello di effetto indicato nella polizza per lo stato di non autosufficienza conseguente a demenza senile invalidante, alla malattia di Alzheimer, al morbo di Parkinson e alla sclerosi a placche.
No, la copertura assicurativa è indipendente dal luogo (nazionale o estero) dove si verifica il sinistro.
L'assicurato è esonerato dal dichiarare Generali Italia l'esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, salvo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
No, una prestazione non può essere rimborsata due volte. Se esistono due coperture, esse opereranno al massimo fino a copertura dell'intera spesa. Nel caso in cui il rimborso, ottenuto in primo luogo da altro ente assistenziale o da altra compagnia assicuratrice, sia pari o superiore alla franchigia prevista nella Garanzia C, viene rimborsata la differenza tra il totale delle spese sostenute e l'importo rimborsato dall'altro ente o dall'altra compagnia assicuratrice fino al raggiungimento dell'importo di spesa sostenuto dall'iscritto.
È considerato in stato di non autosufficienza, l’assicurato che - a causa di malattia, di infortunio o perdita delle forze - si trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato di tale da aver bisogno (presumibilmente in modo permanente) dell'assistenza di un’altra persona che lo aiuti nello svolgimento delle attività ordinarie della vita quotidiana.
No, è necessario che l'assicurato non riesca a svolgere solo tre delle sei attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). È considerato non autosufficiente anche l'assicurato che sia affetto da patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che comporti la perdita delle capacità cognitive (morbo di Parkinson o di Alzheimer).
Le attività ordinarie della vita quotidiana sono: lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi
No, la prestazione viene erogata sia in presenza che in assenza di ricovero, purché vi sia idonea presentazione da parte dell'assicurato di documentazione medica.
Entro 60 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza, l'assicurato o - laddove sia impossibilitato - altra persona del suo ambito familiare, deve contattare Generali Italia e produrre tutta la documentazione inerente allo stato di salute dell'interessato. Generali Italia a sua volta provvede all'invio di un questionario, che deve essere compilato dal medico curante o dal medico ospedaliero in caso di ricovero clinico, in collaborazione con la/con le persone che si occupano dell'assicurato.
Sì, Generali Italia si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della permanenza della condizione di non autosufficienza in capo all'assicurato.
L' assicurato è tenuto a darne comunicazione tempestivamente a Generali Italia.
No, purché sia accompagnata da apposita documentazione medica.
Sì, i casi di esclusione sono elencati della guida alle Garanzia C disponibile nella sezione del sito web della Cassa Geometri Cassa per te/Assistenza sanitaria integrativa/Le guide.
Le modalità di erogazione delle prestazioni sono due: 1) Erogazione diretta delle prestazioni di assistenza per mezzo di strutture e/o personale sanitario convenzionato con Generali Italia nei limiti dell’importo di 1.000 euro mensili non rivalutabili e per una durata massima di 60 mesi; 2) Indennizzo forfettario del danno erogato in forma mensile previa presentazione del certificato di esistenza in vita emesso dal medico curante o dall'ufficio anagrafico di residenza, per l'importo di 1.000 euro mensili non rivalutabili e per una durata massima di 60 mesi.
L’erogazione dell’indennità decorre dal momento in cui Generali Italia considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione della non reversibilità dello stato di non autosufficienza.
Per gli iscritti e i pensionati attivi che estendono in forma individuale la Garanzia C, l’indennizzo forfettario si cumula con quanto già previsto nella Garanzia A. A titolo esemplificativo, un iscritto/pensionato attivo assicurato con il Piano A che si trovi in stato di non autosufficienza e che riceve l’indennizzo mensile di 1.600,00 euro mensili, potrà, sottoscrivendo il Piano C, ricevere ulteriori 1.000,00 euro mensili.