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angle-left CIPAG - Obbligo di contribuzione previdenziale anche per i Geometri che dichiarano redditi professionali occasionali

CIPAG - Obbligo di contribuzione previdenziale anche per i Geometri che dichiarano redditi professionali occasionali

Roma, 20 settembre 2012 - Con lettera inviata in questi giorni ai Geometri che risultano iscritti solo all'Albo professionale, la CIPAG invita gli interessati a verificare la propria posizione fiscale e previdenziale, segnalando l'attività di controllo posta in essere, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate, sugli atti professionali eseguiti dagli iscritti all'Albo sprovvisti di partita IVA.

La CIPAG rammenta che il compimento di tali atti è già di per sé rilevante ai fini dell'iscrizione alla Cassa secondo la vigente normativa che non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione, evidenziando che l'Amministrazione finanziaria riconosce nell'iscrizione all'Albo un indizio di "abitualità" nell'esercizio della professione, salvo la possibilità di fornire la prova contraria. Con la conseguenza che il reddito derivante dall'attività professionale svolta dall'iscritto all'Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi.

Riguardo al concetto di "esercizio della professione" con la recente sentenza n. 14684/12 la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha precisato come in tale concetto debba ritenersi compreso - oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali - anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui si avvale il professionista ordinariamente nell'esercizio della professione e nel cui svolgimento quindi mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

La CIPAG ricorda infine che è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa in caso di compimento di atti professionali a rilevanza esterna nell'interesse dell'ente datore di lavoro, a meno che il CCNL di riferimento preveda un Ruolo Professionale che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in Albi e quindi nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale.

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