Assistenza fiscale

CASSA PER TE / PENSIONATI: SERVIZI E INFORMAZIONI

Assistenza fiscale

La Cassa non effettua l’assistenza fiscale diretta, pertanto il contribuente deve presentare la propria dichiarazione dei redditi mediante i consueti canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Modello 730 precompilato) o tramite intermediario abilitato (Caf o consulente fiscale).

Ricevute le liquidazioni Mod. 730/4 dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, la Cassa provvede ad effettuare il conguaglio a debito o a credito sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato, a partire dalla rata di pensione di agosto.

Entro il 10 ottobre il contribuente può chiedere l’applicazione di una minore trattenuta come secondo acconto Irpef/cedolare secca ovvero chiedere che non venga effettuata.

Qualora il sostituto non possa continuare l’effettuazione dei conguagli per incapienza entro la rata di pensione del mese di dicembre, comunica i conguagli residui non operati.

Gli importi residui a debito dovranno essere versati dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24, entro il mese di gennaio dell’anno successivo e con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile.

 

*i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.