Regime sanzionatorio
Regime sanzionatorio
CASSA PER TE / CONTRIBUZIONE
Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio della Cassa Geometri si suddivide in:
La sanzione, calcolata in base alle percentuali riportate in tabella, non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di competenza e non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti. La sanzione è sempre arrotondata all'euro.
Nel caso di tardivo o omesso versamento dei contributi sono dovuti, oltre alle sanzioni e al contributo, gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso di regolarizzazione spontanea prima dell'attivazione del recupero coattivo, gli interessi sono invece applicati al tasso legale (cfr. tabella sottostante)
Sanzioni sui pagamenti
Il tardivo versamento dei contributi comporta l'irrogazione di una sanzione e degli interessi legali dovuti. La misura è cosi determinata:
Tipologia | Sanzione | Interessi di mora |
---|---|---|
Tardivo versamento entro i primi 180 giorni | 2% | 4% |
Tardivo versamento oltre i 180 giorni e fino alla contestazione tramite un provvedimento coattivo | 10% | 4% |
Omesso versamento e contestazione tramite procedimento coattivo | 25% | 4% |
Le sanzioni non si applicano al contributo di maternità.
Considerando che la percentuale per il calcolo della sezione arriva al 25% del contributo evaso nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga spontaneamente, è evidente il vantaggio di effettuare il pagamento tramite il servizio "Portare dei pagamenti" all'interno dell'area riservata del portale della Cassa.
Sanzioni sulle dichiarazioni
Le sanzioni in caso di omissioni o irregolarità della comunicazione obbligatoria dei redditi alla Cassa si suddividono in tre fattispecie:
Comunicazione tardiva
È considerata tardiva la dichiarazione dei redditi alla Cassa che viene presentata oltre i termini previsti, ma entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.
La sanzione in caso di comunicazione tardiva è pari al 2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
Comunicazione omessa
È considerata omessa la dichiarazione non presentata o che sia stata presentata dopo il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.
La sanzione in caso di comunicazione omessa è pari a € 800,00, ridotta al 25% se presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi ed interessi.
Comunicazione infedele
È considerata infedele la dichiarazione che contiene imponibili difformi di oltre € 1.000,00 rispetto a quelli dichiarati ai competenti uffici ovvero accertati dalla Cassa Geometri.
La sanzione in caso di comunicazione infedele è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata, con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 650,00.
- La sanzione viene ridotta al:
- 25 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltro accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
- 50 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi, anteriore al primo atto di contestazione e accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
- 50 % in caso di pagamento dei contributi dovuti e dei relativi interessi entro 60 giorni dalla definizione della conciliazione giudiziale, concordato preventivo, procedimento di accertamento o rettifica e rideterminazione dei redditi precedentemente dichiarati;
- 50 % nel caso in cui l'interessato aderisca, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa e versi contestualmente quanto dovuto per contributi ed interessi.
Le sanzioni per comunicazioni infedeli e/o omesse, inoltre, possono essere ridotte del 50% nel caso in cui la violazione derivi da malattia grave, calamità naturali o forza maggiore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri. Per ottenere la riduzione, l'interessato deve presentare domanda di riduzione entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione.
Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.