Maternità
Maternità
CASSA PER TE / WELFARE / SALUTE / FAMIGLIA
Maternità
L’indennità di maternità per le libere professioniste è prevista dal D.lgs n. 151/2001, recepito dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.
Presupposti
Gli assegni di maternità vengono erogati nei casi di:
- nascita;
- adozione e affidamento;
- aborto spontaneo o terapeutico.
Nascita
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino
Adozione e affidamento
La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento non preadottivo la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Aborto spontaneo o terapeutico
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.
Misura
Il contributo erogato è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale - prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento - denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita.
- Importo minimo erogabile
L’importo erogato non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all' 80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2024: importo minimo per la nascita e per l'adozione pari a 5.914,27 euro lordi; importo minimo per aborto 1.182,85 euro lordi). - Importo massimo erogabile
L'indennità di maternità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo (il limite per il 2024 è pari a 29.571,33 euro) .
In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a Euro 9.280,00 (valore 2024).
Dal 13/08/2022, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono indennizzabili anche i periodi antecedenti i due mesi prima del parto per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificati a seguito di accertamento medico eseguito dalla ASL.
Presentazione della richiesta
Domanda di indennità di maternità:
- inviando l’apposito modulo all’indirizzo: cassageometri@geopec.it;
- attraverso i Collegi provinciali e circondariali.
Termini
- In caso di nascita l'indennità viene riconosciuta a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza.
- In caso di aborto l'indennità viene riconosciuta:
- in misura pari ad 1/5 (importo minimo per il 2024 1.182,85 euro lordi) se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto;
- in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese.
- In caso di adozione o affidamento l'indennità viene riconosciuta:
- l'indennità viene riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. (Sia nel caso di adozione nazionale che internazionale, sia per minore maggiore o minore di sei anni di età – D.lgs. 80/2015).
Faq
FAQ n. 1 | |
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D. | Cos'è l'indennità di maternità? |
R. | L'indennità di maternità, prevista dal d. lgs. n. 151/2001 e dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza, è una prestazione che tutela l'evento maternità e viene riconosciuta per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto, ma anche in caso di aborto e di adozione. |
FAQ n. 2 | |
D. | Chi ha diritto all'indennità di maternità? |
R. | Ne ha diritto la professionista iscritta alla Cassa dopo il compimento del sesto mese di gravidanza (dalla ventiseiesima settimana). L'indennità spetta anche in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, nonch‚ in caso di adozione o di affidamento preadottivo del bambino. |
FAQ n. 3 | |
D. | Quando si presenta l'istanza volta ad ottenere l'indennità di maternità? |
R. | La richiesta deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, comunque, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. La domanda deve essere corredata di certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. |
FAQ n. 4 | |
D. | Se il reddito professionale è negativo si ha diritto egualmente all'indennità di maternità? |
R. | L'indennità è garantita anche in presenza di reddito professionale negativo o uguale a zero e viene corrisposto l'importo minimo. Gli importi minimi vengono annualmente aggiornati a cura dell'INPS, sulla base degli indici Istat. |
FAQ n. 5 | |
D. | In caso di aborto spontaneo o terapeutico si ha diritto all'indennità di maternità? |
R. | Sì, l'indennità spetta in misura pari ad 1/5 se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto mese; mentre spetta in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese; se l'aborto si verifica nei primi tre mesi nulla è dovuto. |
FAQ n. 6 | |
D. | A quanto ammonta l'indennità di maternità in caso di nascita del bambino? |
R. | L'indennità di maternità viene calcolata in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale dichiarato nell'anno precedente a quello della nascita ed è riconosciuta per 5 mensilità. |
FAQ n. 7 | |
D. | Nel caso di parto gemellare - o di contestuale adozione di due minori - viene riconosciuta una doppia indennità? |
R. | No, poiché‚ viene tutelato l'evento in sé‚ e non il numero dei nati. |
FAQ n. 8 | |
D. | Quale conseguenza comporta il mancato rispetto del termine finale entro il quale deve essere inviata la domanda di indennità di maternità in caso di nascita? |
R. | Qualora la domanda venga inoltrata oltre il termine perentorio dei 180 giorni dalla data del parto, non viene riconosciuto il diritto alla prestazione. |
FAQ n. 9 | |
D. | E' consentito proseguire nell'esercizio della professione nel periodo preso in considerazione ai fini dell'indennità di maternità? |
R. | Sì, la professionista può lavorare fino alla data del parto. |
FAQ n. 10 | |
D. | Quali adempimenti devono essere seguiti successivamente al parto? |
R. | La professionista è tenuta ad inviare il certificato di nascita e il nuovo stato di famiglia. |