Maternità

CASSA PER TE / WELFARE / SALUTE / FAMIGLIA

Maternità

L’indennità di maternità per le libere professioniste è prevista dal D.lgs n. 151/2001, recepito dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.

 

Presupposti

Gli assegni di maternità vengono erogati nei casi di:

  • nascita;
  •  adozione e affidamento;
  • aborto spontaneo o terapeutico.

 

Nascita
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino

Adozione e affidamento
La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento non preadottivo la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Aborto spontaneo o terapeutico
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

Misura

Il contributo erogato è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale - prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento - denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita.

  • Importo minimo erogabile
    L’importo erogato non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all' 80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2024: importo minimo per la nascita e per l'adozione pari a  5.914,27 euro lordi; importo minimo per aborto 1.182,85 euro lordi).
  • Importo massimo erogabile
    L'indennità di maternità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo (il limite per il 2024 è pari a  29.571,33 euro) .

In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a Euro 9.280,00 (valore 2024).

Dal 13/08/2022, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono indennizzabili anche i periodi antecedenti i due mesi prima del parto per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificati a seguito di accertamento medico eseguito dalla ASL.

Presentazione della richiesta

Domanda di indennità di maternità:

  • inviando l’apposito modulo all’indirizzo: cassageometri@geopec.it;
  • attraverso i Collegi provinciali e circondariali.

Termini

  • In caso di nascita l'indennità viene riconosciuta a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza.
  • In caso di aborto l'indennità viene riconosciuta:
    • in misura pari ad 1/5 (importo minimo per il 2024 1.182,85 euro lordi) se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto;
    • in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese.
  • In caso di adozione o affidamento l'indennità viene riconosciuta:
    • l'indennità viene riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. (Sia nel caso di adozione nazionale che internazionale, sia per minore maggiore o minore di sei anni di età – D.lgs. 80/2015).

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