Fatturazione elettronica
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Fatturazione elettronica
Fatturazione Elettronica
L'obbligo di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione, in vigore dal 6 giugno 2014, impone il divieto per le PA incluse nell’elenco ISTAT, tra cui anche la Cassa Geometri, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
Le fatture elettroniche possono essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituito dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOGEI - Società Generale di Informatica Spa, struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del citato sistema di interscambio (SdI).
Sul sito Internet www.fatturapa.gov.it realizzato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Sogei, sono presenti tutte le informazioni utili relative al sistema di fatturazione elettronica (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.).
Il codice ufficio da inserire nelle fatture elettroniche è consultabile all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed è il seguente:
1QPD91 - CIPAG - Amministrazione Finanza e Contabilità |
Nelle fatture elettroniche connesse alla gestione immobiliare il codice ufficio da inserire è il seguente:
3BPB4R - CIPAG - Finanza e Gestione del Patrimonio |
Gli uffici della Cassa Geometri restano a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento.
Split payment
Il meccanismo dello Split payment (o scissione dei pagamenti), introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili come le Amministrazioni pubbliche e altri soggetti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.
A partire dal 1° luglio 2017 lo split payment si applica anche nei confronti dei fornitori della Cassa Geometri in quanto ente inserito nel conto consolidato della Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196. La Cassa è tenuta a corrispondere al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA ed a versare detta imposta direttamente all’Erario. Il fornitore avrà cura di inserire nella fattura elettronica la lettera “S” nel campo relativo all’esigibilità dell’IVA, indicando il riferimento normativo "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972".
Inoltre dal 15 luglio 2018 la scissione dei pagamenti non è applicabile alle prestazioni di servizi rese dai professionisti (persone fisiche e studi professionali) i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Tutte le fatture elettroniche emesse dai professionisti (in regime ordinario), pertanto, devono includere anche l’IVA che sarà corrisposta dalla Cassa contestualmente al pagamento delle stesse.