Sistema di calcolo contributivo
Sistema di calcolo contributivo
CASSA PER TE / GUIDE
Sistema di calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995 consiste nel moltiplicare il montante individuale - costituito dalla somma dei contributi soggettivi versati alla Cassa e dei contributi integrativi retrocessi, rivalutati, su base composta, al tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) - per il coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento della domanda (di seguito la tabella dei coefficienti in vigore dal 1 gennaio 2023).
ETA' | DECRETO 1° DICEMBRE 2022 MINISTERO DEL LAVORO Coefficienti di trasformazione dal 2023 |
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57 | 4,270% |
58 | 4,378% |
59 | 4,493% |
60 | 4,615% |
61 | 4,744% |
62 | 4,882% |
63 | 5,028% |
64 | 5,184% |
65 | 5,352% |
66 | 5,531% |
67 | 5,723% |
68 | 5,931% |
69 | 6,154% |
70 | 6,395% |
71 | 6,655% |
72 | 6,942% |
73 | 7,253% |
74 | 7,595% |
75 | 7,970% |
76 | 8,382% |
77 | 8,831% |
78 | 9,326% |
79 | 9,866% |
80 | 10,464% |
Dal 2019 il montante contributivo così determinato è costituito - per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione - anche da un ulteriore quota così determinata:
a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.
L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il valore limite previsto all’art. 3, comma 1, del Regolamento sulla Contribuzione per l’applicazione dell’aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.
Clicca qui per visualizzare i coefficienti di trasformazione in vigore dal 1 gennaio 2019.
Il sistema di calcolo contributivo trova applicazione:
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dal 1 gennaio 2003 alle pensioni contributive;
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dall'ottobre 2004 ai supplementi di pensione di vecchiaia e dal 2007 a quelli delle pensioni di anzianità;
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dal 1 gennaio 2007 in pro rata alle pensioni di anzianità per l'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2006;
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dal 1 gennaio 2009 in pro rata a tutte le pensioni (eccetto l'anzianità) per le annualità eccedenti i 40 anni di anzianità contributiva;
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dal 1 gennaio 2010 in pro rata alle pensioni di vecchiaia di cui all'Art. 3, Regolamento di previdenza ed assistenza.
La retrocessione della quota modulare del contributo integrativo si applica solo alle pensioni di vecchiaia contributiva, alle pensioni di vecchiaia anticipata e alle pensioni di anzianità.