Rateizzazione
Rateizzazione
CASSA PER TE / CONTRIBUZIONE
La rateizzazione
Attivazione della rateizzazione
La rateizzazione può essere attivata per la morosità presente sul Portale dei Pagamenti tramite la funzione "visualizzazione e pagamento morosità’" per importi superiori a € 200,00 secondo le fasce di debito di cui alla seguente tabella:
Fasce di irregolarità contributiva | Numero di rate |
---|---|
Da € 200,00 a € 600,00 | 6 rate mensili |
Da € 600,01 a € 3.000,00 | 6-12-18 rate mensili |
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 6-12-18-24-30-36-42 rate mensili |
Da € 6.000,01 a € 10.000,00 | 6-12-18-24-30-36-42-48 rate mensili |
Da € 10.000,01 a € 15.000,00 | 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60 rate mensili |
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 | 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66 rate mensili |
Da € 20.000,01 in poi | 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72 rate mensili |
Il piano di ammortamento è predisposto con l’applicazione degli interessi nella misura pari al 4% annuo sull’intera somma, comprensiva di oneri accessori.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento previste per la rateazione sono:
- carta speciale geometri;
- pagoPA pagabile sia online (carta di credito) che in forma cartacea (bollettino di pagamento pagabile sia in banca che in posta);
- SDD.
La scadenza della rata è fissata al 27 di ogni mese. La Cassa invia mensilmente ai geometri una email di cortesia per ricordare la scadenza del pagamento.
Revoca della rateizzazione
La revoca della rateizzazione subentra in caso di mancato versamento della prima rata, di 4 rate consecutive oppure di 8 non consecutive.
In caso di revoca, la morosità residua potrà essere versata in unica soluzione tramite il "Portale dei pagamenti" o potrà essere richiesta la riammissione.
Riammissione alla rateizzazione
In caso di revoca è possibile essere riammessi ad una nuova rateizzazione purché sia stata pagata almeno una rata del piano di ammortamento revocato.
Per essere ammessi alla riattivazione è necessario che il geometra versi entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di revoca due rate della dilazione revocata, previo contatto con l’ufficio contributi che fornirà le necessarie indicazioni per il versamento.
Decorso il termine di 60 giorni, sarà possibile attivare una nuova rateizzazione secondo le seguenti condizioni:
- coloro che hanno pagato almeno il 50% dell’importo rateizzato potranno essere riammessi previo versamento di due rate del piano di ammortamento revocato;
- coloro che hanno versato meno del 50% dell’importo rateizzato potranno essere riammessi regolarizzando le rate mancanti al raggiungimento della soglia del 50%.
Rateizzazioni concluse ma incomplete
In caso di rateizzazioni concluse ma incomplete, per il mancato versamento di alcune rate, è possibile regolarizzare il debito residuo secondo le seguenti indicazioni:
- in unica soluzione tramite la funzione “Visualizzazione e Pagamento Morosità” del Portale dei Pagamenti;
- attivando una nuova rateizzazione tramite la funzione “Visualizzazione e Pagamento Morosità” del Portale dei Pagamenti se risulta pagato almeno del 50% dell’importo rateizzato;
- attivando una nuova rateizzazione contattando l'ufficio contributi, tramite la funzione “contact center”, se risulta pagato meno del 50% dell'importo rateizzato. L'ufficio competente quantificherà l'importo mancante al raggiungimento della soglia del 50%.
Accorpamento rateizzazioni
E' possibile unificare più rateizzazioni in corso o includere ulteriore morosità presente sul "Portale dei Pagamenti", facendo una specifica richiesta (tramite contact center).
Se la richiesta di accorpamento presenta rateizzazioni irregolari riferite al quinquennio precedente la stessa potrà essere accolta solo se risulta pagato almeno del 50% dell’importo rateizzato, in alternativa sarà necessario integrare preventivamente la differenza.