Pensione di inabilità
Pensione di inabilità
CASSA PER TE / PRESTAZIONI PREVIDENZIALI / PRESTAZIONI DIRETTE
Pensione di inabilità
Il trattamento di pensione di inabilità è regolamentato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.
L'indirizzo pec a cui inoltrare la modulistica è cassageometri@geopec.it
Requisiti
Per il riconoscimento del diritto sono necessari i seguenti requisiti:
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iscrizione alla Cassa al momento della presentazione della domanda e all'insorgere dell'inabilità;
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effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno dieci anni in caso di malattia e per almeno cinque anni in caso di infortunio (continuativi o con interruzione massima non oltre i cinque anni);
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l'iscrizione alla Cassa deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età, ovvero, al momento della reiscrizione, l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore a cinque anni; La prestazione può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa Geometri a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo;
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riconoscimento da parte della Commissione Medica della Cassa (composta da tre medici) dello stato inabilitante nella misura del 100%. La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato debitamente certificata, la visita può essere effettuata al domicilio.
Decorrenza
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La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza;
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per il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva minima (5 annualità in caso di infortunio e 10 in caso di malattia), per effetto dell'introduzione del principio della frazionabilità, è necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima;
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in presenza di annualità contributive superiori all’anzianità minima prevista, l'annualità contributiva in cui viene presentata l'istanza verrà considerata per i soli mesi antecedenti alla decorrenza.
Calcolo
Reddituale (cfr. calcolo reddituale).
Note
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L'erogazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.
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Qualora nel corso del periodo assicurativo sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto fatta salva la regolarità contributiva riferita alle annualità contributive minime e calcolandolo sulla base dei soli anni per cui sussista la regolarità contributiva. L’importo erogato in via provvisoria, calcolato ai sensi dell’art. 2, viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d’iscrizione. L’importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.400,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell’art. 4 sui soli anni regolari. Solo a seguito della regolarizzazione della contribuzione mancante, il trattamento verrà ricalcolato dal primo giorno del mese successivo all’avvenuto pagamento.
Revisione
La Cassa Geometri può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato inabilitante ed in ogni caso procede a detta verifica ogni sei anni (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza).
Avverso il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato inabilitante e/o avverso la revoca del trattamento d'inabilità, è possibile proporre entro 60 gg. ricorso innanzi al Collegio Medico composto da un sanitario di fiducia dell'interessato, un medico di fiducia della Cassa Geometri ed il terzo nominato dall'Ordine dei Medici della provincia di riferimento.