Ricongiunzione
Ricongiunzione
CASSA PER TE / CONTRIBUZIONE
La ricongiunzione
Ricongiunzione liberi professionisti
Legge 5 marzo 1990, n. 45
E' un istituto che consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni previdenziali.
Tale facoltà viene concessa su domanda dell'iscritto e può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso. Comporta il pagamento di un onere, laddove l’ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell’aumento della pensione che l’interessato percepirà a seguito della ricongiunzione.
L’onere da versare, basato sul principio della riserva matematica (art. 13 legge n. 1338/62), è determinato considerando la differenza della pensione annua senza i periodi da ricongiungere e la pensione annua comprensivo di tali periodi, moltiplicati per appositi coefficienti contenuti in tabelle attuariali approvate dai ministeri vigilanti. All’importo così calcolato viene poi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dalle altre gestioni.
Il pagamento di tale onere può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate massimo sopra indicato e con eventuale versamento in unica soluzione del residuo non rateizzabile.
Il pagamento delle prime tre rate determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine diversa domanda di rateazione sopra esposta, l'interessato si considera rinunciatario alla facoltà di ricongiunzione e non potrà ripresentare l'istanza.
In caso di interruzione dei pagamenti successivamente al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate saranno restituite senza interessi.