Pensione di invalidità
Pensione di invalidità
CASSA PER TE / PRESTAZIONI PREVIDENZIALI / PRESTAZIONI DIRETTE
Pensione di invalidità
Il trattamento di pensione di invalidità è regolamentato ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.
L'indirizzo pec a cui inoltrare la modulistica è cassageometri@geopec.it
Requisiti
Per il riconoscimento del diritto sono necessari i seguenti requisiti:
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iscrizione alla Cassa al momento della presentazione della domanda e all'insorgere dell'invalidità;
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effettiva iscrizione e contribuzione per almeno dieci anni in caso di malattia e cinque anni in caso di infortunio (continuativi o con interruzione massima non oltre i cinque anni);
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l'iscrizione alla Cassa deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età, ovvero, al momento della reiscrizione, l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore a cinque anni; La prestazione può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa Geometri a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo;
- riconoscimento da parte della Commissione Medica della Cassa (composta da tre medici) dello stato invalidante nella misura superiore al 66%. La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato debitamente certificata, la visita può essere effettuata al domicilio.
Decorrenza
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La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza;
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per il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva minima (5 annualità in caso di infortunio e 10 in caso di malattia), per effetto dell'introduzione del principio della frazionabilità, è necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima;
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in presenza di annualità contributive superiori all’anzianità minima prevista, l'annualità contributiva in cui viene presentata l'istanza verrà considerata per i soli mesi antecedenti alla decorrenza.
Calcolo
Reddituale (cfr. calcolo reddituale).
La pensione di invalidità viene corrisposta nella misura del 70% della pensione spettante.
Note
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Qualora nel corso del periodo assicurativo, e fatta salva la contribuzione minima richiesta, sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli anni per cui sussista la regolarità contributiva. L’importo calcolato ai sensi dell’art. 2, viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d’iscrizione. L’importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 2.400,00 e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell’art. 4 sui soli anni regolari. Solo a seguito della regolarizzazione della contribuzione mancante, il trattamento verrà ricalcolato dal primo giorno del mese successivo all’avvenuto pagamento.
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Il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa con la conseguente prosecuzione dell'attività, seppure in forma ridotta, può dar titolo alla maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Revisione
La Cassa Geometri può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante ed in ogni caso procede a detta verifica ogni sei anni (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza).
Avverso il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato invalidante e/o avverso la revoca del trattamento di invalidità, è possibile proporre entro 60 gg. ricorso innanzi al Collegio Medico composto da un sanitario di fiducia dell'interessato, un medico di fiducia dalla Cassa Geometri ed il terzo nominato dall'Ordine dei Medici della provincia di riferimento.