Pensione di reversibilità
Pensione di reversibilità.
CASSA PER TE / PRESTAZIONI PREVIDENZIALI / PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
Pensione di reversibilità
Il trattamento di pensione di reversibilità è regolamentato ai sensi dell'art. art. 16 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.
L'indirizzo pec a cui inoltrare la modulistica è cassageometri@geopec.it
Requisiti
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti aventi diritto del de cuius che risulti già titolare di trattamento pensionistico all'atto del decesso.
Aventi diritto
I soggetti aventi diritto sono:
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il coniuge (anche se legalmente separato o se divorziato titolare di assegno divorzile);
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l’unito civile (Legge Cirinnà n.76/2016);
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i figli minorenni;
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i figli maggiorenni studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché frequentino la scuola secondaria;
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i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea fino al 26° anno di età;
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i figli maggiorenni inabili, purché a carico del de cuius all'atto del decesso.
Decorrenza
La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.
Calcolo
La pensione di reversibilità viene corrisposta nella misura del 60% della pensione goduta dal de cuius al momento del decesso se è titolare solo il coniuge, maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%
Note
Se il de cuius, già pensionato di vecchiaia o d'anzianità, aveva continuato l'esercizio della professione e maturato supplementi non ancora liquidati, questi verranno deliberati e computati ai fini del calcolo della pensione di reversibilità.
Nell'ipotesi in cui non siano regolarizzati i contributi che si riferiscono ai supplementi di pensione, l'importo della pensione di reversibilità verrà liquidato in via provvisoria senza la corresponsione dei supplementi ed il trattamento verrà riliquidato una volta sanata la morosità, con decorrenza dalla regolarizzazione.
In caso di decesso del titolare di trattamento di invalidità che ha continuato la professione, la pensione di reversibilità viene calcolata sul trattamento in atto, maggiorato del supplemento di pensione maturato dalla data del pensionamento, sino alla data del decesso o se più favorevole viene effettuata la riliquidazione della pensione indiretta.
Dal 1.1.2013 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni indirette, reversibili e di invalidità, in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell’INPS. Se il titolare di pensione di reversibilità possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella consultabile nella Guida alla pensione se superato il limite reddituale indicato. In presenza della quota di pensione in favore dei figli, l’applicazione della disciplina del cumulo reddituale viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.