Integrazione ai minimi INPS
Integrazione ai minimi INPS
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Integrazione ai minimi INPS
Le pensioni erogate dalla Cassa Geometri, di importo inferiore a quello che viene considerato il cd. "minimo vitale", vengono integrate all'importo minimo a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti in osservanza di quanto disposto dall'Art. 7 della legge n. 544 del 29.12.1988.
Hanno diritto all'integrazione al minimo (nei limiti reddituali riportati nella tabella) i titolari di pensione (ad esclusione dei titolari di pensione contributiva e dei titolari di pensione di reversibilità derivante da pensione contributiva) che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata.
Limiti di reddito
L'integrazione è riconosciuta nella misura annualmente stabilita dall'INPS a condizione che il pensionato rientri entro i limiti di reddito previsti.
Per l'anno 2023 la misura dell'integrazione ed i limiti di reddito sono riportati nella tabella che segue:
LIMITE DI REDDITO | |||||
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Anno | Pensione annua minimo | Assegno mensile minimo | Non coniugato | Coniugato - Pensione con decorrenza 1994 | Coniugato - Pensione con decorrenza successiva 1994 |
2023 | €7.328,62 | €563,74 | €14.657,24 | €36.643,10 | €29.314,48 |
Per la consultazione della tabella integrale dell'integrazione ai minimi I.N.P.S. dal 1989 ad oggi
cliccare QUI.
Modalità di calcolo
La quota da riconoscere a titolo d'integrazione è determinata, a seconda del caso, o dalla differenza tra il limite di reddito stabilito e il reddito conseguito per l'anno preso in considerazione, o dalla differenza tra l'importo base della pensione rivalutato all'anno in corso e l'importo integrato al minimo per l'anno in questione. Tra le due differenze viene riconosciuta quella che dà luogo all'importo di minore entità.