Integrazione ai minimi INPS

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Integrazione ai minimi INPS

Le pensioni erogate dalla Cassa Geometri, di importo inferiore a  quello che viene considerato il cd. "minimo vitale", vengono  integrate  all'importo  minimo a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti in osservanza di quanto  disposto dall'Art. 7 della legge n. 544 del 29.12.1988.

Hanno diritto all'integrazione al minimo (nei limiti reddituali riportati nella tabella) i titolari di pensione (ad esclusione dei titolari di pensione contributiva e dei titolari di pensione di reversibilità derivante da pensione contributiva) che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata.

Limiti di reddito

L'integrazione è riconosciuta nella misura annualmente stabilita dall'INPS a condizione che il pensionato rientri entro i limiti di reddito previsti.

Per l'anno 2023 la misura dell'integrazione ed i limiti di reddito sono riportati nella tabella che segue:

 

  LIMITE DI REDDITO
Anno Pensione annua minimo Assegno mensile minimo Non coniugato Coniugato - Pensione con decorrenza 1994 Coniugato - Pensione con decorrenza successiva 1994
2023 €7.328,62 €563,74 €14.657,24 €36.643,10 €29.314,48

 

Per la consultazione  della tabella integrale dell'integrazione ai minimi I.N.P.S. dal 1989 ad oggi
cliccare QUI.

Modalità di calcolo

La quota da riconoscere a titolo d'integrazione è determinata, a seconda del caso, o dalla differenza tra il limite di reddito stabilito e il reddito conseguito per l'anno preso in considerazione, o dalla differenza tra l'importo base della pensione rivalutato all'anno in corso e l'importo integrato al minimo per l'anno in questione. Tra le due differenze viene riconosciuta quella che dà luogo all'importo di minore entità.