Esonero parziale della contribuzione 2021
Esonero parziale della contribuzione 2021
CASSA PER TE
Esonero parziale della contribuzione 2021
L’art. 1, c. 20 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito un fondo per l’esonero parziale della contribuzione 2021 per gli iscritti alle Casse previdenziali. Il decreto interministeriale del 17 maggio 2021 ha poi definito i relativi requisiti e le modalità di accesso.
La domanda per ottenere l’esonero parziale dalla contribuzione di competenza 2021 deve essere presentata tramite l’apposito servizio “Esonero contributivo” presente nell’area riservata del sito Cassa Geometri entro e non oltre il 2 novembre 2021. La richiesta di esonero deve essere obbligatoriamente inserita prima di presentare alla Cassa la dichiarazione dei redditi 2021, in modo tale da consentire l’applicazione della riduzione in sede di calcolo della contribuzione soggettiva dovuta e del contributo di maternità. Non può essere applicato al contributo integrativo.
Non è previsto nessun ordine di valutazione delle domande, pertanto l’esonero sarà applicato nella medesima misura indipendentemente dal momento della presentazione della relativa istanza.
I requisiti necessari per ottenere tale beneficio sono i seguenti:
- essere iscritto alla Cassa Geometri da data antecedente al 2021 o essere cancellato nel corso del 2021;
- aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a € 50.000 e aver subito un calo del fatturato nell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019. Tale requisito non si applica esclusivamente a chi ha avviato l'attività nel 2020. Sono esclusi dall’esonero coloro che hanno dichiarato un fatturato per l’anno di imposta 2019 pari a zero;
- non essere stato titolare nel periodo oggetto di esonero di un contratto di lavoro subordinato, con l’esclusione del contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 4, c. 13, del decreto legislativo 81/2015;
- non essere stato titolare nel periodo oggetto di esonero di pensione diretta, con l’eccezione della pensione di invalidità;
- non aver presentato analoga domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- essere in regola con il versamento dei contributi.
In sede di richiesta di esonero devono essere autocertificati i suddetti requisiti e deve essere allegato il documento di riconoscimento e il codice fiscale.
Al momento non è ancora possibile stabilire l’importo dell’esonero, che dipenderà dal numero delle istanze presentate presso tutti gli enti di previdenza privatizzati. Inizialmente la Cassa applicherà l’esonero dal versamento del contributo soggettivo di competenza 2021 per l’importo massimo di € 3.000,00. La detrazione verrà effettuata in sede di accertamento del dovuto all’interno del servizio per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021. Successivamente, quando il Ministero competente renderà noto l’importo effettivo dell’esonero, nel caso in cui questo sia inferiore a € 3.000,00, l’eventuale differenza dovrà essere versata senza sanzioni ed interessi, con le modalità che verranno successivamente comunicate.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, l’esonero spetta esclusivamente sulla contribuzione in scadenza nel corso dell’anno 2021. Pertanto l’eventuale opzione per il pagamento in 10 rate potrebbe comportare la riduzione della quota spettante. Ad esempio, se risulta dovuto un contributo soggettivo pari al minimo di € 3.340,00 e viene attivata la rateizzazione in 10 rate, l’importo del contributo soggettivo nelle rate in scadenza per i primi 4 mesi sarà pari a circa € 1.330, che rappresenta anche l'importo massimo dell'esonero che potrà essere concesso, . Per ottenere la quota intera del beneficio, pertanto, è consigliabile optare per il pagamento in unica soluzione o in 4 rate mensili. Nel caso venisse comunque scelta la rateizzazione in 10 rate mensili, poiché in sede di dichiarazione dei redditi alla Cassa non sarà ancora nota la scelta del numero di rate, il sistema applicherà l’esonero nella misura massima di € 3.000,00. In tal caso il professionista riceverà un’apposita comunicazione con il rendiconto tra quanto posto in esonero dal sistema (€ 3.000) e il contributo soggettivo in scadenza nel 2021 (nell'esempio sopra riportato € 1.330) che dovrà essere versata senza interessi e sanzioni.
Per coloro che si cancellano nel corso del 2021 l’importo dell’esonero verrà riparametrato sui mesi di effettiva iscrizione fermo restando il maggior importo dovuto derivante dall’applicazione dell’aliquota percentuale del 18% sul reddito dichiarato.
Nel caso in cui il pagamento della contribuzione soggettiva e del contributo di maternità dovuti per l’anno 2021 sia stato già effettuato, in tutto o in parte, potrà essere presentata la domanda di rimborso entro il 30 novembre 2021 con le modalità che verranno successivamente comunicate.