Pensione di vecchiaia anticipata art. 34 comma 6 BIS Reg. Prev.

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Pensione di Vecchiaia Anticipata

Il trattamento di pensione di vecchiaia anticipata è regolamentato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza.

L'indirizzo pec a cui inoltrare la modulistica è cassageometri@geopec.it

Requisiti

  • 60 anni di età;
  • 40 anni di anzianità contributiva minima;
  • sussistenza dell'effettivo versamento dei contributi per l'intero arco assicurativo fino al pensionamento;
  • l'ammontare non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3,comma 6, Legge 335/95.

Decorrenza

La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In presenza di morosità contributiva la decorrenza della prestazione è fissata al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione.

Calcolo

Il calcolo è misto e cioè retributivo per le annualità fino al 31.12.2009 e contributivo, Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, per le annualità successive (cfr. sistema calcolo di pensione reddituale e contributivo).

La quota reddituale è ridotta nella misura dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%.

A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2035 per le professioniste donne la quota reddituale è ridotta nella misura dello 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 6%.

 

Note

Con l'introduzione dall’1 gennaio 2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia già stata compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito dell’anzianità contributiva minima, è necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini del completamento dell'anzianità stessa. 

Supplemento

Coloro che dopo la maturazione del diritto alle pensioni continuino l’esercizio della professione hanno diritto a supplementi di pensione, riconosciuti per ogni quadriennio utile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dopo il conseguimento del diritto a pensione, nonché all’atto della cancellazione dalla Cassa. Ciascun supplemento è determinato applicando il sistema di calcolo contributivo.