Vigilanza iscrittiva 2017

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Vigilanza iscrittiva 2017

Dettagli della comunicazione

Se hai ricevuto una comunicazione con il riferimento VIG.2017 significa che dai controlli effettuati è emerso lo svolgimento di attività professionale che comporta l'obbligatoria iscrizione alla Cassa (art.5 dello Statuto).

Nel prospetto allegato alla lettera ricevuta sono evidenziati:

1) gli atti catastali e le pratiche edilizie compiute. Troverai una tabella per gli atti catastali DOC.FA, una per gli atti catastali PRE.GEO e una per le pratiche edilizie.

2) le cariche amministrative ricoperte in società aventi oggetto sociale connesso con quello professionale di geometra (es. edilizia, costruzioni, immobiliare, impiantistica etc.)

3) l’appartenenza a compagini sociali di società di ingegneria e/o tecnico ingegneristiche.

Per gli atti catastali (DOC.FA e PRE.GEO) troverai l’anno di riferimento, l’indicazione del numero di atti rilevati e l'Ufficio provinciale presso cui risulta registrato l'atto e al quale potrai rivolgerti per eventuali verifiche.

Per le pratiche edilizie troverai l’anno di riferimento, il numero di protocollo, il codice catastale del Comune presso cui è stata registrata la pratica edilizia, il tipo di richiesta, il tipo di intervento e la qualifica del professionista.

Per le cariche amministrative troverai il nome della società, il codice fiscale e la carica accertata con indicato il periodo.

Per le cariche partecipative troverai in aggiunta anche la quota societaria di partecipazione.

Reddito professionale: qualora tu abbia dichiarato nel mod. Unico 2015 un reddito professionale nel quadro RE, troverai il relativo dettaglio nel corpo della lettera (non nel prospetto allegato) in cui è specificato l’importo del reddito e del volume d’affari ed il codice Ateco che lo contraddistingue.

N.B. I dati riportati nelle tabelle sono indicati così come ricevuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla società Infocamere. I dati potrebbero essere successivamente integrati da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri enti. Il prospetto allegato alla comunicazione non include eventuali pratiche edilizie relative all'anno 2016. Qualora tu abbia compiuto attività professionale per anni successivi all’attuale indagine e non ancora censiti dalla Cassa è nel tuo interesse denunciarli.

Iscrizione

L’iscrizione è disposta dal primo giorno dell’anno di compimento dell'atto professionale più vecchio (l’attività professionale si intende svolta per l’intero anno a prescindere dalla data di compimento dell’atto), ovvero dalla data di assunzione della carica di amministratore e/o socio, nel caso la stessa sia precedente, oppure dall’1.1.2014 in caso di titolarità di reddito professionale.

Esempio 11 pratica edilizia nel 2015 e carica di amministratore dal 23.4.2014: iscrizione dal 23.4.2014;

Esempio 21 Doc.fa nel 2016 e socio di società di ingegneria dal 10.11.2016: iscrizione dal 1.1.2016;

Esempio 3reddito professionale prodotto per l’anno 2014 e carica assunta dal 20.3.2015: iscrizione dall’1.1.2014;

Esempio 4reddito professionale prodotto per l’anno 2014 e 1 Doc.fa nel 2016: iscrizione dall’1.1.2014.

In caso tu sia già stato sottoposto in passato ad una precedente attività di vigilanza (in qualunque forma: SIS/02, IAA/01, SIS/01, SIS-02/PE, NV2016 etc.) nel determinare la decorrenza dell’iscrizione si terrà conto anche delle risultanze delle precedenti attività svolte.

L’ISCRIZIONE E’ CONFERMATA ANCHE SE GLI ATTI SONO STATI COMPIUTI

  • a titolo PERSONALE e/o GRATUITO;
  • in favore di FAMILIARI, PARENTI, AMICI;
  • in NUMERO ESIGUO;
  • in nome e per conto del DATORE DI LAVORO nell’ambito di un rapporto di dipendenza PRIVATO.

PER GLI AMMINISTRATORI O SOCI

  • la carica è stata assunta in forma GRATUITA.

Non è prevista alcuna tolleranza circa il compimento di atti professionali, quindi il compimento di 1 solo atto professionale (atto Sister o Pratica Edilizia) comporta l’obbligatoria iscrizione.

Potrai inviare eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Cassa.

Dipendenti privati e pubblici

ATTI SISTER E PRATICHE EDILIZIE

Dipendenti privati

Se hai compiuto atti professionali (atti catastali e pratiche edilizie) nell'ambito di un rapporto di lavoro privato e per il datore di lavoro, sorge l’obbligo iscrittivo alla Cassa, in quanto ai fini dell’iscrizione obbligatoria è rilevante l’esercizio della professione e il dipendente privato ha gli stessi obblighi del libero professionista.

Dipendenti pubblici

Se hai compiuto atti professionali nell’ambito di un rapporto di dipendenza pubblica e su beni della Pubblica Amministrazione, devi farti rilasciare un’attestazione a firma del Dirigente che dichiari che l’attività che hai svolto è stata effettuata per l’Ente. L’attestazione dovrà riportare i dettagli dell’inquadramento contrattuale, i dati dell’Ente e l’indicazione degli atti compiuti per il datore di lavoro.

Esempio: nell'ipotesi in cui risultino compiuti 5 atti nell’anno 2015 dovrà essere indicato sia quanti di questi siano stati svolti per il datore di lavoro e quanti a titolo personale

Clicca qui per scaricare l’attestazione da far firmare al datore di lavoro.

L’attestazione dovrà essere inviata alla Cassa:

entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Cassa avendo cura di indicare nell’oggetto 'Attestazione dipendenti pubblici - riferimento della lettera ricevuta e il proprio numero di matricola'.

All'attestazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. L'attestazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile. Il mancato invio dell’attestazione comporterà l’iscrizione obbligatoria per gli anni per i quali la stessa è stata richiesta.

Autocertificazione atti professionali

Ferma la rilevanza penale di ogni dichiarazione non veritiera, in via del tutto eccezionale ti è consentito effettuare l’autocertificazione di non esercizio della professione per gli anni in cui non hai compiuto atti professionali, a condizione che tu non abbia ricoperto per il periodo indagato altra attività professionale (ad es. titolarità di una carica amministrativa o presenza di reddito professionale etc.)

Esempio 1atti professionali solo nel 2016 e reddito professionale solo nel 2014: iscrizione dal 1.1.2014 con possibilità di autocertificare gli anni 2015 e 2017

Esempio 2carica di amministratore dal 1.1.2014 al 31.12.2015, atti professionali solo per il 2016: iscrizione dal 1.1.2014 con possibilità di autocertificare il 2017.

Clicca qui per scaricare l’autocertificazione.

L’autocertificazione dovrà essere inviata alla Cassa:

entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Cassa avendo cura di indicare nell’oggetto 'Autocertificazione - riferimento della lettera ricevuta e il proprio numero di matricola'.

Dovrai allegare un documento di riconoscimento in corso di validità. L'autocertificazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile. L'autocertificazione potrà essere resa anche per l’anno 2017 sempre che non siano stati compiuti atti professionali. L'attestazione di mancato svolgimento di attività professionale dovrà tenere conto non solo delle pratiche edilizie e degli atti catastali, ma anche di ogni altro atto professionale compiuto.

In mancanza dell'autocertificazione l'iscrizione opererà per tutto il periodo.

Iscritti ad altre Casse professionali

Se hai compiuto atti professionali in costanza di iscrizione ad altra Cassa professionale tecnica (Inarcassa, Eppi, Epap ecc) dovrai inviare un certificato di iscrizione all’indirizzo email iscrizioni@cassageometri.it o all'indirizzo di posta certificata iscrizioni.cipag@geopec.it.

N.B Non è sufficiente inviare un certificato che attesti la sola iscrizione all’Albo professionale di un’altra Cassa Tecnica.

Amministratori di società artigiane iscritti alla gestione INPS Artigiani

Per i soci lavoratori e/o amministratori di società artigiane iscritte all’Albo degli artigiani per i quali sussista una copertura previdenziale esclusivamente presso la medesima gestione Inps e che non percepiscano ulteriori compensi versati alla gestione separata, deve essere inviata all’indirizzo iscrizioni.cipag@geopec.it o iscrizioni@cipag.it una visura camerale societaria aggiornata e l’estratto conto previdenziale Inps (da non confondere con l’estratto del cassetto previdenziale artigiani/commercianti, non idoneo all’accertamento in corso).

Direttore - Responsabile tecnico - Procuratore

Per i geometri titolari delle cariche di direttore o responsabile tecnico, procuratore o institore, esclusivamente se le stesse sono assunte nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con la società accertata e senza ulteriori compensi versati alla gestione separata Inps, deve essere inviata all’indirizzo iscrizioni.cipag@geopec.it o iscrizioni@cipag.it idonea documentazione rilasciata dal datore di lavoro a conferma del vincolo di subordinazione esistente per il periodo accertato, nonché copia dell’estratto conto previdenziale Inps.

Presenza di reddito professionale - anno di imposta 2014

Se ti è stato segnalato che hai dichiarato nel mod. Unico 2015 un reddito professionale nel quadro RE potrai fornire tutti i chiarimenti o chiedere delucidazioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Cassa all’indirizzo email iscrizioni@cassageometri.it o all'indirizzo di posta certificata iscrizioni.cipag@geopec.it. Ti ricordiamo che ai fini dell’iscrizione obbligatoria sono considerati redditi professionali anche quelli derivanti da attività aventi un codice Ateco diverso da quello dei geometri (71.12.30), purché riconducibili al perimetro delle competenze professionali e tecniche del geometra.

Clicca qui per visualizzare i codici Ateco riconducibili all’attività di geometra.

N.B In caso di errore commesso nella compilazione della dichiarazione fiscale, lo stesso potrà essere corretto presentando una dichiarazione integrativa di UnicoPF all’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti

Potrai regolarizzare la posizione contributiva accedendo all’area riservata del sito www.cassageometri.it ed utilizzando la funzione Portale dei Pagamenti.

Se hai smarrito le credenziali di accesso clicca qui.

In caso tu abbia presentato una contestazione, prima di regolarizzare dovrai attendere l’esito della stessa da parte degli uffici che ti comunicheranno anche le modalità ed i tempi per sanare il dovuto.

La contribuzione dovuta potrà essere regolarizzata anche in forma rateizzata con relativi interessi e sanzioni per tardivo pagamento nella misura agevolata del 10%. Non sono applicate le sanzioni per violazione degli obblighi di comunicazione.