Contribuzione volontaria

CASSA PER TE

Contribuzione volontaria

Gli iscritti possono versare un contributo volontario, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, al fine di incrementare il proprio trattamento pensionistico, generando una prestazione contributiva aggiuntiva.  In sede di compilazione del comunicazione reddituale alla Cassa, l'iscritto può esprimere la volontà di effettuare il versamento e in che misura percentuale rispetto al reddito.

 

Presupposti

Per poter versare il contributo volontario è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Cassa Geometri*;
  • regolarità contributiva riferita all’anno oggetto di dichiarazione;
  • reddito professionale maggiore dell'importo del contributo soggettivo obbligatorio dovuto.
*Non possono versare il contributo volontario i praticanti e i pensionati attivi ad eccezione dei pensionati di invalidità.

Misura

In occasione della comunicazione reddituale, l’iscritto può - con possibilità di variare di anno in anno - decidere se e in che misura effettuare il versamento del soggettivo volontario, scegliendo una quota compresa, a partire dal 2025, tra l’1% del reddito professionale e il valore ottenuto sottraendo dal reddito professionale, entro il limite reddituale previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione per l’applicazione dell’aliquota ordinaria (tale valore per l'anno 2025 è pari a 182.100 euro), l'importo del contributo soggettivo obbligatorio dovuto.

Vantaggi

Il versamento della contribuzione volontaria consente agli iscritti di beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali.

Vantaggi previdenziali:

  • Possibilità di ricevere due quote di pensione confluenti in un'unica prestazione: una quota derivante dal versamento dei contributi obbligatori (calcolata con il sistema contributivo e/o reddituale a secondo delle prestazione scelta) e una quota calcolata con il sistema contributivo maturata dal versamento dei contributi volontari;
  • la prestazione è reversibile.

Vantaggi fiscali:

  • gli importi versati a titolo di contributo volontario sono interamente deducibili dal reddito complessivo nel caso di regime fiscale ordinario (non sono invece deducibili in caso di regime fiscale agevolato, come il regime forfetario).

Al fine di comprendere i vantaggi derivanti dal versamento del contributo volontario, si riportano di seguito alcuni esempi in cui si è considerato un versamento continuo di 30 anni e la scelta di una aliquota media pari al 5%.

Esempio1

Esempio2

 

 

Modalità di versamento e liquidazione

Versamento:

  • la scelta di versare il contributo volontario va effettuata contestualmente alla comunicazione reddituale;
  • il pagamento del contributo volontario deve essere effettuato entro il 31 dicembre.

Liquidazione:

  • al momento del pensionamento, al trattamento ordinariamente spettante, viene aggiunta una quota suppletiva calcolata con il sistema contributivo;
  • la quota suppletiva verrà liquidata con la stessa decorrenza del trattamento ordinario.

FAQ

FAQ n. 1
D. Si può versare il contributo volontario se non si è in regola con il pagamento dei contributi?
R. Per poter versare il contributo volontario occorre essere regolari con riferimento all’anno in corso oggetto di comunicazione reddituale. Qualora l’iscritto abbia morosità riferite all’anno di competenza del contributo volontario gli importi versati a titolo di contributo volontario sono eventualmente imputati ai contributi principali dovuti alla Cassa (non a sanzioni e interessi). Qualora invece l’iscritto abbia morosità riferite ad anni pregressi non rilevano e non verrà effettuata alcuna compensazione.
FAQ n. 2
D. In caso di versamento di una percentuale di contribuzione volontaria inferiore o superiore ai limiti previsti, è possibile richiedere un rimborso o effettuare un’integrazione dei contributi volontari versati?
R. I contributi volontari versati non possono essere restituiti né è possibile integrarli.
FAQ n. 3
D. Cosa succede se il versamento del contributo volontario viene effettuato l’anno successivo?
R. Il contributo volontario viene sempre imputato all’anno di versamento. Qualora venga pagato in ritardo il contributo volontario verrà imputato all’anno nel quale è stato effettuato il versamento. Essendo un versamento volontario, non sono previste sanzioni o interessi.
FAQ n. 4
D. Cosa succede se non si matura il diritto a pensione neppure accedendo agli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo?
R. Può essere richiesta – anche da eredi di geometri deceduti - la restituzione deIla contribuzione volontaria versata senza rivalutazione né interessi.
FAQ n. 5
D. Cosa succede alla contribuzione volontaria versata nel caso di ricongiunzione della contribuzione presso un’altra gestione?
R. In questo caso i contributi volontari vengono trasferiti presso l’altra gestione.
FAQ n. 6
D. Nel caso in cui non si scelga di destinare il contributo volontario al momento della dichiarazione reddituale è possibile decidere di farlo successivamente?
R. Sì. In tal caso, occorre contattare la Cassa tramite il Servizio "Contatta la Cassa Geometri" disponibile nell’area riservata del sito web. Il contributo volontario, determinato in base al reddito professionale dichiarato e all'aliquota scelta, deve essere versato entro la fine dell'anno cui si riferisce la relativa dichiarazione dei redditi, in quanto l'anno in cui viene effettuato il pagamento coincide con quello in cui il contributo ha i suoi effetti dal punto di vista previdenziale.