Contributi
Contributi
CASSA PER TE / CONTRIBUZIONE
I contributi
I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione.
Sono previste agevolazioni per i praticanti, per chi si iscrive per la prima volta entro i 30 anni di età, per chi si iscrive per la prima volta dopo i 30 anni e fino a 55 anni di età, per le iscritte in caso di nascita o adozione di un figlio e per i pensionati di invalidità
Contributo soggettivo
È obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale.
È quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di reddito professionale (cfr. tabella sottostante).
Per l'anno 2025 la percentuale è pari:
- 20% fino ad un reddito di € 182.100,00;
- 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.
Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.
Contributo integrativo
È obbligatorio per tutti gli iscritti, a esclusione dei praticanti, ed è finalizzato alla gestione dell'Ente, alle prestazioni assistenziali, al welfare di categoria e dal 2019 in quota parte contribuisce ad incrementare il montante contributivo. E' esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.
È quantificato nella misura del 5% sul volume d’affari prodotto nell’anno precedente con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di volume d’affari (cfr. tabella sottostante).
I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.
Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato - per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione - anche da un ulteriore quota così determinata:
a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
c) 0,5% del volume d’affar dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.
Dal 2024 tale ulteriore quota retrocessa è pari al 3% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.
L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) previsto all’art. 3, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione per l’applicazione dell’aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.
Il contributo integrativo minimo nella quota non esposta in fattura è deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.
Contributo di maternità
È obbligatorio per tutti gli iscritti ed è quantificato di anno in anno (cfr. tabella sottostante).
La contribuzione dovuta nell'anno 2025 è la seguente
Anno | Soggettivo minimo | Percentuale soggettivo | Limite reddituale | Integrativo minimo | Percentuale integrativo | Maternità |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | € 4.205,00 | 20% | 182.100,00 | € 1.940,00* | 5% | € 7,00 |
*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.
Tabella riepilogativa del contributo soggettivo, integrativo e di maternità dal 2007 ad oggi
Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi minimi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.
L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.
Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.
Permane l'obbligo di versare la contribuzione relativa all'anno di cancellazione della Cassa o di decesso.
Agevolazioni per i neoiscritti entro i 30 anni
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto (cfr. tabella riepilogativa).
Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.
Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell’iscritto provvedere all’integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.
Il contributo minimo dovuto nell'anno 2025 per chi si è iscritto per la prima volta alla Cassa entro i trenta anni e rientra ancora nel quinquennio di agevolazione è di seguito riportato:
- Per i primi 2 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno | Soggettivo minimo | Percentuale soggettivo | Integrativo minimo | Percentuale integrativo | Maternità |
---|---|---|---|---|---|
2025 | € 1.051,25 | 5% | non dovuto | 5% | € 7,00 |
- Per i primi 2 anni di iscrizione (dopo il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno | Soggettivo minimo | Percentuale soggettivo | Integrativo minimo | Percentuale integrativo | Maternità |
---|---|---|---|---|---|
2025 | € 1.051,25 | 20% | non dovuto | 5% | € 7,00 |
- Per i successivi 3 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno | Soggettivo minimo | Percentuale soggettivo | Integrativo minimo | Percentuale integrativo | Maternità |
---|---|---|---|---|---|
2025 | € 2.102,50 | 10% | non dovuto | 5% | € 7,00 |
- Per i successivi 3 anni di iscrizione (dopo il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno | Soggettivo minimo | Percentuale soggettivo | Integrativo minimo | Percentuale integrativo | Maternità |
---|---|---|---|---|---|
2025 | € 2.102,50 | 20% | non dovuto | 5% | € 7,00 |
*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.
Tabella contributi minimi neo iscritti
Agevolazioni per i neo iscritti oltre i 30 anni
Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno ed alla metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.
Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore a euro 10.000.
L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa, l'iscritto ha la possibilità di integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali.
Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.
Agevolazioni per i praticanti
I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di un quarto di quella minima prevista per l’iscritto. (cfr. tabella riepilogativa).
L'agevolazione comprende l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima.
Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.
Il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità dovuti dai praticanti nell’anno 2025 è il seguente:
Anno | Soggettivo minimo | Maternità |
---|---|---|
2025 | € 1.051,25 | € 7,00 |
Tabella contributi soggettivi minimi praticanti
Agevolazioni per le professioniste in caso di nascita o adozione di un figlio
Per nascite e adozioni avvenute a partire dal 27 novembre 2024 (data di approvazione delle nuove misure da parte dei ministeri vigilanti), per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo del minore, dall’anno di ingresso dello stesso in famiglia.
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata a seguito del beneficio. Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.
Nel caso in cui il contributo soggettivo determinato sul reddito prodotto in uno degli anni agevolati sia superiore all’importo minimo previsto da un iscritto che non beneficia di riduzioni, l’agevolazione decade definitivamente e la maggiore quota di contribuzione dovuta dovrà essere versata senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l’anno successivo a quello di produzione del reddito stesso.
Pensionati d'invalidità
Per i pensionati d'invalidità il contributo soggettivo minimo è ridotto della metà, mentre il contributo integrativo e quello di maternità sono dovuti per intero (cfr. tabella riepilogativa).
Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.
I contributi minimi dovuti dai pensionati d’invalidità nell’anno 2025 sono i seguenti:
Anno | Soggettivo minimo | Integrativo minimo | Maternità |
---|---|---|---|
2025 | 2.102,50 | 1.940,00* | € 7,00 |
*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.
Tabella contributi minimi pensionati d'invalidità
Contributo volontario
È facoltativo per tutti gli iscritti e genera una prestazione contributiva aggiuntiva finalizzata ad incrementare il proprio futuro trattamento pensionistico. I praticanti e i pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dalla possibilità di versare tale contributo.
Per maggiori informazione visitare la pagina dedicata.
Optanti
Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione.
Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.
Ritardato, omesso o irregolare versamento contributi
In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:
- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).
La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.